Court dismisses tax appeal and remands case due to procedural defect and new simplified procedure access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the regional court's decision to annul a tax assessment. The taxpayer had previously accessed a simplified settlement procedure, which necessitated remanding the case to a new court session. The court ruled that the original collegium could not be reconstituted because one judge was no longer part of the judicial organ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022; Art. 360, n. 4, c.p.c.: When a taxpayer accesses a simplified settlement procedure, the case must be remanded to a new session, and the original collegium cannot be reconstituted if a judge is no longer part of the judicial organ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5984/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MANSPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA N. 3075/25/21 depositata il 10 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In data 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate notificava a Masport un atto di accertamento che per l’anno 2014 appurava l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a fatture che assumeva emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, con il coinvolgimento di tale M.L. s.r.l., che constava essere una società fittizia.
Con il medesimo atto veniva irrogata sanzione amministrativa pecuniaria. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente annullando l’atto impugnato. La CTR ha respinto il successivo gravame erariale. L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, co. 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in considerazione della motivazione apparente a supporto della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado trascurato di valorizzare i numerosi, gravi, precisi e concordati indizi forniti dall’erario. Il Collegio preliminarmente rileva che la parte contribuente ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022, in data 4 ottobre 2023. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge, si palesa essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo, peraltro, possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. Gianandrea Chiesi è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso i