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Ordinanza — n. 9707/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to withdrawal; no contribution unificato applies to withdrawn cassation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9707/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by V.E.R.T.A.S. against the lower court's partial ruling on VAT restitution. Although the appellant formally withdrew the cassation appeal, the Court confirmed that the withdrawal was valid and accepted by the opposing party. Consequently, the Court ruled that the additional contribution unificato fee does not apply to withdrawn appeals, as it is strictly limited to rejected or inadmissible cases.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and precludes the application of the contribution unificato fee, which is reserved exclusively for rejected or inadmissible appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal contribution unificato cassation procedure VAT restitution procedural extinction restituzione e risarcimento recupero dei costi rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971;Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
Va ribadito, inoltre, che anche laratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2224/2016R.G. proposto da Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.T.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentatae difes a dall’Avv. Andrea Pasqualin e dall’Avv. Maurizio Cecconi,elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultim o , in Roma, via Ugo De Carolis, n. 34/B –ricorrente – contro Contacavalli Maurizio e Giacomina Cicuto, in qualità di eredi di Contacavalli Luciano, rappresentati e difesi dall’ Avv . Enrico Cornelio e dall’Avv.

Mario Massano, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Otranto, n. 36 –controricorrenti– Oggetto: TIA e avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1983/2015, pubblicata il 10 giugno 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva pagata sulla tariffa di igiene ambientale, cd Tia 1, e sulla tariffa integrata ambientale cd Tia 2presentata da Luciano Contavalli, dante causa degli odierni controricorrenti , alla Veneziana Energie Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.T.A.S. s.p.a. (d’ora in poi ricorrente).

Il Giudice di paceha accolto il ricorso . Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado , ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore degli odierni ricorrentiper la complessiva somma di € 195,67 e compensando le spese del grado di appello nella misura di 4/5 con condanna degli odierni controricorrenti in solido al pagamento di complessivi € 88,00. Laricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi , depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, i controricorrenti hanno proposto controricorsoe depositato istanza di accettazione della rinuncia.

CONSIDERATO CHE La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio , allegando di avere raggiunto un accordo con gli odiernicontroricorrenti. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odiernocontroricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latusensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche laratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte