Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9699/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends VAT case due to client's 'rottamazione' payment plan application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9699/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione suspended the tax litigation regarding VAT, corporate tax, and regional tax disputes concerning goods exported to San Marino. The taxpayer requested suspension under Article 1, paragraph 236 of Law No. 197/2022 following the submission of a 'rottamazione' (tax debt restructuring) application. The court granted this request because the opposing agency agreed to the suspension pending the completion of the payment plan procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, co. 236, l. n. 197 del 2022; When a taxpayer submits a request for tax debt restructuring ('rottamazione') and the opposing administrative authority agrees, the court must suspend the ongoing litigation pending the effective perfection of the payment plan procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione procedure tax debt restructuring suspension of litigation VAT dispute San Marino administrative agreement licenza per antenna di telefonia fornitore di servizi di telecomunicazione produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, co. 236, l. n. 197 del 2022
La contribuente ha, quindi, chiesto a questa Corte la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 236, l. n. 197 del 2022, nelle more dell’effettivo perfezionamento della procedura in parola, in virtù del pagamento del dovutum.
art. 112 c.p
Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art.
art. 2700 c.c
1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

entata e difesa dall’Avv. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Parioli, n. 43 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7859/35/14, depositata il 22.12.2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

Udito il Sost. P.G. Mauro Vitiello, che ha insistito per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sentito l’Avv. Francesco d ’Ayala Valva , che ha insistito per la sospensione del giudizio, in ragione dell’avvenuta presentazione di istanza di “rottamazione”. Sentita l’Avvocato dello Stato Eva Ferretti, che non si è opposta all’istanza della ricorrente. Oggetto: Iva –Ires – Irap – Ripresa. Fatti di causa La contribuente affida a sei motivi il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per recupero di importi Ires, Irap e Iva, relativamente all’anno 2007.

Nella prospettazione erariale veicolata dall’atto impositivo veniva contestato il carattere fittizio di alcune operazioni di cessione di prodotti di telefonia mobile, da parte della Distribuzione Italia, in favore di alcune società sanmarinesi. In particolare, con riferimento a 67 fatture, la CTR ha ritenuto che delle merci in apparenza vendute non fosse dimostrato l’avvenuto ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino, in quanto sarebbe occorsa a fini probatori la redazione di un valido documento di accompagnamento provvisto di specifiche formalità.

L’Agenzia ha resistito con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. La causa è stata rimessa sul ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza a seguito dell’adunanza camerale del 10 febbraio 2022. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 febbraio 2024. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l’originaria contestazione erariale non riguardava la sussistenza – incontestata –della timbratura, marcatura e punzonatura delle fatture di vendita, bensì la sufficienza di detta timbratura, marcatura e punzonatura a provare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio sanmarinese, occorrendo – secondo la prospettazione erariale – il possesso di documenti di trasporto vistati dall’autorità di detto paese.

Con il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR escluso che la certificazione prodotta dalla contribuente a corredo del ricorso di primo grado, certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributario di San Marino, valesse ad attestare l’ingresso effettivo delle merci nel territorio di detta Repubblica.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza trascurato “il fatto controverso” consistente nella “idoneità della certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributario di San Marino a dimostrare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio di San Marino”. Con il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR ritenuto non sufficiente a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce il solo elenco delle fatture attestanti la regolarità delle cessioni dei beni verso la Repubblica di San Marino, esigendo la prova del controllo delle merci stesse all’ingresso nel paese destinatario dell’esportazione.

Con il quinto motivo di ricorso si assume, ex art. 360 n.

3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 D.M. 24 dicembre 1993 nonché dell’accordo internazionale italo – sanmarinese di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972 e degli artt. 6 e 7 L. di San Marino 22 dicembre 1972, n. 40, per avere la CTR escluso la valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate dall’Ufficio tributario, ritenendo che il controllo delle merci e la vidimazione delle fatture competesse ad altra e diversa autorità doganale. Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’indagine sulla valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate, ancorché detta indagine fosse decisiva alla risoluzione della questione controversa relativa all’effettiva introduzione delle merci nel territorio della Repubblica di San Marino.

Successivamente all’iscrizione a ruolo del giudizio, la ricorrente, in data 20 aprile 2023, ha presentato domanda di definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”), contenente la definizione della cartella di pagamento, relativa alla pretesa tributaria oggetto del presente giudizio. La contribuente ha, quindi, chiesto a questa Corte la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 236, l. n. 197 del 2022, nelle more dell’effettivo perfezionamento della procedura in parola, in virtù del pagamento del dovutum.

L’Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, rispetto alla quale non sussistono motivi ostativi. Per questi motivi dichiara la sospensione del giudizio; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024. Il Presidente Biagio Virgilio