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Ordinanza — n. 9668/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax agency's appeal inadmissible because the grounds were excessively generic and failed to specify factual elements. The court found the appellant did not identify which specific indicia were omitted or how new arguments expanded the subject matter beyond the original assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the tax agency was ordered to pay the opposing company's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: For an appeal to the Supreme Court to be admissible, the grounds must specifically identify omitted facts or arguments rather than making generic assertions without detailing their content or relevance to the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax assessment omitted arguments subject matter expansion tax litigation Corte di Cassazione tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 345, first paragraph, c.p.c.
n.546/1992, rigettava il secondo motivo di appello perché ampliava gli originari motivi di accertamento, incorrendo nella violazione dell’art. 345, primo comma, cod.
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
31 dicembre 1992, n.546, ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod.
Art. 360, first paragraph, no. 5, c.p.c.
31 dicembre 1992, n.546, ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod.
Art. 57, d.lgs. n. 546/1992
Art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
31 dicembre 1992, n.546, ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod.
Art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21226/2010
Cass. 6361/2007
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25937/2016R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro Tecnis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sapienza, presso cui è elettivamente domiciliata in Catania alla via Conte Ruggero n.99, pec ; -controricorrente- tributi r.g. n.25937/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro avverso la sentenza n.4144/17/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 28 maggio 2015, depositata in data 2 ottobre 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 marzo2024 dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi , nei confronti d i Tecnis S.p.A., che resiste con controricorso , avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l ’Ufficio , in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap ed Ivaper l’anno di imposta 2003;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva infondato il primo motivo di appello, in quanto la sentenza impugnata conteneva i requisiti di legge di cui all’art.36, comma 2, d.lgs. n.546/1992, rigettava il secondo motivo di appello perché ampliava gli originari motivi di accertamento, incorrendo nella violazione dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., e rigettava il terzo motivo dell’appello perché l’Ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la fittizietà delle operazioni contestate;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . CONSIDERATO CHE: 1.1. con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione degli artt.345 cod. proc. civ. e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.); secondo la ricorrente, la C.t.r. sarebbe incorsa nella denunziata violazione di legge per aver ritenuto che, con l’atto di appello, l’ufficio avesse aggiunto motivi nuovi a sostegno dell’accertamento, laddove , r.g. n.25937/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro invece, si era limitato a chiarire il contenuto del processo verbale constatazione da cui era scaturito l’atto impositivo; ritiene, dunque, la ricorrente che l’atto di appello non contravvenisse il divieto di cui all’art.57 d.lgs. n.546/1992, chenon si estende alle eccezioni improprie ed allemere difese; 1.2. con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio che sono stat i oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe apoditticamente prestato adesione alle deduzioni difensive di parte contribuente, limitandosi a rilevare che l’Ufficio non aveva dato prova della fittizietà delle operazioni oggetto di accertamento, con la totale pretermissione delle dichiarazioni di terzi, ampiamente favorevoli alla tesi dell’amministrazione finanziaria; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità del procedimento per la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per avere omesso i giudici di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello dell’Ufficio; 2.1. i motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili , in quanto risultano tutti estremamente generici e si fermano a mere enunciazioni di principio, senza confrontarsi con la fattispecie concreta; in particolare, il primo motivo, nel contestare la statuizione della sentenza impugnata sugli elementi di novità dell’atto di appello, che avrebbe, in maniera inammissibile, ampliato i motivi posti a fondamento dell’accertamento,non indica quali sarebbero tali elementi e perché configurerebbero delle mere difese, che non aggiungevano nulla alle ragioni della pretesa fiscale né comport avano un illegittimo ampliamento del thema decidendum; r.g. n.25937/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro il secondo motivo non specifica quali siano gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento dei quali la C.t.r. non avrebbe tenuto conto, indicando genericamente l a pretermissione delle dichiarazioni rese da terzi, che si assumono essere favorevoli alle tesi del fisco, senza chiarire, neanche sinteticamente, il loro contenuto e la valenza indiziaria nello specifico contesto, né la presenza di ulteriori elementi di riscontro, neanche menzionati dallaricorrente; il terzo motivo risulta assolutamente generico, non indicando in alcun modo, sia pure in via riassuntiva, i motivi di appello pretermessi, né il loro contenuto; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’articolo 112 cpc.

è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente ed in equivocamente formulate,per le quali detta pronunzia sia necessaria, dall’altro che tali istanze siano riportate nei loro esatti termini- e non genericamente-nel ricorso per Cassazione, con la indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali erano state formulate, onde consentire al giudice di verificare la ritualità e decisività delle questioni prospettate (ex plurimis: Cass. 21226/2010; 6361/2007); per l’assoluta genericità del ricorso, rimane assorbita l’eccezione di parte controricorrente in ordine alla formazione, per mancanza di specifica impugnazionein fase di appello , del giudicato sull’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, relativa alla statuizione secondo cui i costi oggetto di contestazione non sono stati computati dalla contribuente nella determinazione della base imponibile (ratio che, ove confermata in appello, non risulterebbe, comunque, impugnata con l’attuale ricorso in cassazione); in conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente r.g. n.25937/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggi o n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre il 15%