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Ordinanza — n. 9652/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of interest in the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9652/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff formally waived their interest in the proceedings before the hearing. The plaintiff, representing the territorial agency, submitted a waiver citing the loss of interest in defining the case, which was signed by a lawyer with special power of attorney. Consequently, the court ruled that no further orders regarding costs were necessary as the procedural defect was solely attributable to the plaintiff's voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; The court's declaration of extinguishment due to a formal waiver of interest in the proceedings precludes any further procedural disposition or cost allocation.

Parole chiave

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waiver of interest extinguishment of proceedings formal waiver procedural waiver loss of interest court of cassation civil procedure code restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
la rinuncia della parte ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20624/2017 R.G. proposto da : AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO (DNTNRC43H08H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO (BRTLNZ47H08D337N) -ricorrente- contro COMUNE DI VOGOGNA -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 810/2017depositata il 18/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 810/3/2017 depositata in data 18 maggio 2017, in forza della quale era stato respinto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione avverso il diniego della richiesta di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vogogna;

2. il Comune di Vogogna è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE 1. il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, in ragione del dichiarato venir meno interesse alla definizione del giudizio, da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord depositata in atti, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio;

2. la rinuncia della parte ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale;

3. nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione del Comune di Vogogna;

4. la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 29 febbraio 2024 Il Presidente (Federico Sorrent