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Ordinanza — n. 9645/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax notice due to failure to attach bank investigation authorization, ruling it non-essential for validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision upholding a tax assessment against Mario Carlo Gomba. The tax authority argued the assessment was invalid because the bank investigation authorization was not attached to the notice, while Gomba contended the document was merely internal and irrelevant to the notice's legality. The court ruled that the authorization serves only an organizational function between offices and does not affect the validity of the tax notice unless its absence caused concrete prejudice to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973; Art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972: The authorization for bank investigations is an internal administrative act that does not impact the validity of a tax assessment notice and its non-allegation does not render the notice illegitimate.

Parole chiave

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bank investigation authorization tax assessment validity internal administrative act concrete prejudice requirement nullity of tax notice dichiarazione dei redditi assoggettamento all'IVA attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973
3.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n.
Art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n.
Art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11642/2023
Cass. n. 11642/2023, Cass.
Cass. n. 2643/2023
11642/2023, Cass. n. 2643/2023, Cass.
Cass. n. 2398/2023
2643/2023, Cass. n. 2398/2023).
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Testo completo

ul ricorso iscritto al n. 24116/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro MARIO CARLO GOMBA -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 372/38/16 depositata il 16 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate notificava a Mario Carlo Gomba, titolare di un’impresa individuale esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, un avviso di accertamento con il quale, sulla scorta dei risultati delle indagini bancarie condotte nei confronti del sunnominato: (a)venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP redditi non dichiarati dal contribuente in relazione all’anno 2009; (b)era disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento ad alcune operazioni commerciali ritenute dall’Ufficio inesistenti.

Il Gomba impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, che con sentenza n. 138/1/13 del 3 dicembre 2013 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione era in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n. 372/38/16 del 16 marzo 2016 respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria. Rilevava il giudice regionale: - che all’avviso di accertamento in discorso non era stata allegata l’autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie nei confronti del contribuente; - che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, la mancata allegazione di tale documento determinava la nullità dell’atto impositivo, non sanabile dalla sua successiva produzione in corso di causa.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Gomba è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 42 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000. 1.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che, ai fini della legittimità dell’impugnato avviso di accertamento, si rendesse necessario allegare ad esso copia dell’atto con il quale il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate aveva autorizzato lo svolgimento di indagini bancarie nei confronti del contribuente Mario Carlo Gomba. Viene, al riguardo, obiettato che tale autorizzazione costituisce un mero atto endoprocedimentale, non incidente in alcun modo sulla validità dell’avviso di accertamento, e che, in ogni caso, l’Amministrazione Finanziaria ben può produrre il relativo documento nel corso del successivo giudizio tributario, come accaduto nella specie.

2. Con il secondo mezzo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si ripropone la medesima questione agitata con il motivo precedente, inquadrandola nel diverso paradigma processuale di cui all’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c..

3. Il primo motivo è fondato. 3.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n.

7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n.

7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente(cfr. Cass. n. 11642/2023, Cass. n. 2643/2023, Cass. n. 2398/2023). 3.2 La surriferita regula iuris, che va qui ribadita, è stata disattesa dalla Commissione regionale, la quale è pertanto incorsa nell’error in iudicandolamentato dalla ricorrente.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Per quanto precede, va disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez