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Ordinanza Interlocutoria — n. 9642/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new trial due to judge disqualification and procedural defects in tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9642/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the tax tribunal's decision, ordering a remand to a new trial. The primary grounds were the disqualification of a judge from the original collegium and the failure to properly notify the taxpayer of a mandatory tax credit notice. Consequently, the court could not review the merits of the tax dispute without first correcting these fundamental procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112, 115 c.p.c.: When a judge is disqualified from a collegium or essential procedural steps like notice of tax credit are omitted, the case must be remanded for a new trial rather than adjudicated on the merits.

Parole chiave

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tax appeal procedure judge disqualification remand for new trial tax credit notice procedural defect Cassation remand tax liability dispute comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’ultrapetizione che vizierebbe la sentenza.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.
Art. 6 L. n. 212 del 2000
600 del 1973 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione agli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15199/2022 R.G. proposto da : PETRAGALLO DORIANA, PETRAGALLO ADRIANO, PETRAGALLO ANNAMARIA, PETRAGALLO GRAZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PERRONE MICHELE (PRRMHL72E22L219L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO (GIÀ EQUITALIA SUD S.P.A.), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 3167/2021depositata il 03/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 27 aprile 2013 Equitalia notificava a Maria Cangiulli, vedova di Nunzio Petragallo, cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposte Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2009. Tale iscrizione scaturiva dalla liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del modello Unico 2010 relativo ai redditi del 2009 e presentato da Maria Cangiulli quale erede di Nunzio Petragallo.

Il disconoscimento dell’Iva a credito avveniva sul presupposto dell’omissione della dichiarazione del 2008, invero presentata solo il 2 marzo 2010. La CTP di Taranto accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Puglia accoglieva l’appello erariale. Il ricorso degli eredi di Maria Cangiulli è affidato a due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’ultrapetizione che vizierebbe la sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendone la CTR fatto corretta applicazione, essendo mancato, infatti, anche l’invio alla parte contribuente di un avviso bonario, ancorché necessario e indefettibile. Il Collegio preliminarmente rileva che la parte contribuente sembra aver fatto accesso a procedura di definizione agevolata, il che rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge.

Ciò rende essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo peraltro possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. Gianandrea Chiesi è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.