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Ordinanza — n. 9639/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal rejecting argument that lack of administrative hearing invalidates tax assessment due to clear evidence of income mixing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming tax assessments based on presumed income mixing. The court found strong evidence of financial intermingling between the taxpayer and his company, including shared expenses and misdirected invoices, which logically inferred the taxpayer's possession of the declared business income. Consequently, the court ruled that the lack of a formal administrative hearing did not invalidate the assessment because the presumption of possession was supported by sufficient indicia of fact.

Regesto Legislator

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Art. 12 L. n. 21 del 2000; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The failure to hold an administrative hearing does not render a tax assessment illegal when the tax authority has established a presumption of possession of income through clear and concordant evidence of financial intermingling between the taxpayer and the interposed entity.

Parole chiave

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tax evasion presumption of possession financial intermingling administrative hearing fictitious interposition IRPEF taxation tax assessment illegality procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 12 L. n. 21 del 2000
c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 21 del 2000.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22824/2022
Cass. n. 22824/2022, Cass.
Cass. n. 21403/2021
22824/2022, Cass. n. 21403/2021, Cass.
Cass. n. 1163/2020
21403/2021, Cass. n. 1163/2020, Cass.
Cass. n. 14762/2019
1163/2020, Cass. n. 14762/2019, Cass.
Cass. n. 23881/2018
14762/2019, Cass. n. 23881/2018).
Sez. Un. n. 24823/2015
Sez. Un. n. 24823/2015, Cass.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 25674/2016 R.G. proposto da STEFANO BEATINI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Celimontana n. 38 presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, rappresentato e difeso dall’avv. Solange Della Maggiore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 598/2016 depositata il 30 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Massa-Carrara dell’Agenzia delle Entrate notificava a Stefano Beatini tre distinti avvisi di accertamento mediante i quali: (a)venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP i redditi dichiarati per gli anni 2008, 2009 e 2010 dalla società in accomandita semplice Ge.se.co., alla quale il Beatini risultava partecipare con una quota dell’1%, ritenuta dall’Ufficio mero soggetto interposto; (b)si procedeva al recupero della maggior IVA dovuta sui ricavi non dichiarati dal contribuente per l’anno 2009, desunti da movimentazioni finanziarie reputate prive di giustificazione; (c)erano irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per le contestate violazioni di norme tributarie.

Il Beatini impugnava i predetti atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara, la quale, con sentenza n. 339/2014 del 4 dicembre 2014, respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che con sentenza n. 598/2016 del 30 marzo 2016 rigettava l’appello della parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che risultava priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente nella fase amministrativa, vertendosi, nel caso di specie, in materia di tributi «non armonizzati»; - che sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti dai quali era possibile inferire che i redditi dichiarati dalla Ge.se.co. s.a.s. negli anni suindicati fossero in realtà riferibili al Beatini, sì da doversi ritenere ravvisabile la contestata elusione fiscale realizzata mediante l’interposizione fittizia della società.

Avverso tale sentenza il Beatini ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 21 del 2000. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto negato che l’inosservanza del contraddittorio nella fase endoprocedimentale comportasse l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo, pure articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell’art.2727 c.c.. 2.1 Si assume che avrebbe errato la Commissione regionale nel ritenere configurabile nel caso di specie la contestata ipotesi di interposizione fittizia a fini di elusione fiscali, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi «non armonizzati», come l’IRPEF, l’IRAP o l’imposta di registro, non è predicabile l’esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto, a meno che tale obbligo risulti sancito da una specifica norma di legge. Diverso principio vale, invece, per i tributi «armonizzati», come l’IVA, purchè in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto in concreto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e sempre che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) non si riveli meramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alle finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale per le quali è stato predisposto (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 24823/2015, Cass. nn. 11283/2016, 11284/2016, 11285/2016 e 11286/2016, Cass. n. 6758/2017, Cass. n. 27421/2018, Cass. n. 15233/2019, Cass. n. 28944/2020, Cass. nn. 41106/2021, 41110/2021, 41116/2021 e 41119/2021, Cass. n. 366/2022, Cass. n. 2585/2023). 3.2 Alle surriferite regulae iuris si è correttamente attenuta la CTR, onde il denunciato error in iudicandosi appalesa insussistente. D’altro canto, se è pur vero che l’accertamento fiscale di cui trattasi riguardava anche l’IVA, è nondimeno vero che nemmeno in questa sede il Beatini ha esposto eventuali argomenti in suo favore che avrebbe concretamente potuto prospettare nella fase amministrativa in caso di attivazione del contraddittorio ad opera dell’Ufficio.

4. Il secondo motivo è anch’esso infondato. 4.1 L’art. 37, comma 3,D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». 4.2 La citata disposizione mira ad imputare al reale percettore il reddito formalmente intestato ad altro soggetto. La sua funzione è quella di evitare che l’effettivo possessore del reddito si sottragga al prelievo fiscale occultando all’Amministrazione Finanziaria la propria identità di contribuente. 4.3 Laprova dell’interposizione reale o fittizia può essere fornita dall’Ufficio anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, le quali, in caso di reddito d’impresa formalmente attribuito a una società, possono consistere nella gestione uti dominus dell’ente collettivo e delle sue risorse finanziarie.

Una volta che essa sia stata offerta, spetta, poi, al contribuente dare laprova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi dichiarati dal soggetto interposto (cfr. Cass. n. 5276/2022, Cass. n. 11135/2023). 4.4 Orbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza ha rilevato che fra l’attività professionale svolta dal Beatini e quella imprenditoriale facente capo alla Ge.se.co s.a.s. sussisteva un’inestricabile promiscuità dal punto di vista organizzativo, operativo e contabile. 4.5 In particolare, la pronuncia in esame ha accertato: (a)che «nell’anno 2008 la Ge.se.co. a(veva) sostenuto a favore del Beatini spese per € 51.123,56 e nell’anno 2009 per € 47.343,34»; (b)che «di converso il sig.

Beatini a(veva) sostenuto nel 2008 spese a favore della Ge.se.co. di € 47.066,39 e nel 2009 di € 23.714,03»; (c)che il contribuente aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni in favore dei dipendenti della società, oltre che alla corresponsione di acconti per l’acquisto di due autovetture da intestare alla stessa; (d)che le fatture relative a prestazioni di elaborazione contabile svolte dalla Ge.se.co. s.a.s. nell’anno 2008, per un importo complessivo di 45.000 euro, erano state intestate al Beatini, anziché ai clienti che avevano fruito di quelle prestazioni; (e)che risultavano «versamenti effettuati sul conto corrente del contribuente, seppur riferiti a prestazioni della società», e per contro «versamenti sul c/c della società, seppur riferiti a fatture relative all’attività autonoma». 4.6 Da tali circostanze la CTR ha tratto la presunzione del possesso da parte del Beatini dei redditi d’impresa dichiarati dalla società, quale inferenza logica, secondo canoni di probabilità, della circostanza che il contribuente si fosse ingerito nella gestione della società, utilizzandone anche le risorse finanziarie. 4.7 Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve escludersi che il collegio di secondo grado sia incorso nella dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto evocate nella rubrica del motivo. 4.8 D’altro canto, non va dimenticato che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignorato sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessitàcausale, essendo invece sufficiente che il secondo sia desumibile dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile, alla stregua di un criterio di normalità basato sull’«id quod plerumque accidit» (cfr.

Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 21403/2021, Cass. n. 1163/2020, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 23881/2018).

5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello