Cassation court remands case to new role due to judge disqualification and simplified procedure requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Lombardy Regional Tax Court's decision, ordering a remand to a new judicial role. The primary procedural obstacle was the disqualification of the original judge, Gianandrea Chiesi, from the active judicial roster, making the collegial composition impossible to restore. Furthermore, the court noted the taxpayer had accessed a simplified procedure, necessitating a fresh verification of cause extinction prerequisites before any substantive review could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a judge is disqualified from the active roster, the collegial body cannot be reconstituted, requiring a remand to a new role and a fresh verification of simplified procedure prerequisites.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15885/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro IVANA SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA LARGA 31, presso lo studio dell’avvocato CONFENTE GIORGIO (CNFGRG69P12L319U) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4491/2021depositata il 17/12/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente, esercente attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, exart. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 ed ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972, un questionario con il quale la invitava a fornire documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2005 in relazione a taluni rapporti intrattenuti con fornitori cinesi. Alla luce della documentazione presentata l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento, mediante il quale eseguiva riprese fiscali ai fini Ires, Irap e Iva.
La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente avverso l’atto di accertamento; la CTR della Lombardia accoglieva, viceversa, il successivo appello della contribuente, limitatamente ai costi non documentati connessi alle fatture emesse da uno dei fornitori. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR basato la decisione di accoglimento riferita al rilievo erariale in ordine ai costi non documentati su documenti prodotti inammissibilmente solo in fase contenziosa.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5, per l’omessa valutazione di elementi dirimenti ai fini della corretta valutazione della controversia e, comunque, in violazione dell’art. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1973 e 2697 c.c. Il Collegio preliminarmente rileva che dalla documentazione relativa al giudizio emerge che la parte contribuente ha fatto accesso a procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022. Ciò rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge.
Diviene, peraltro, essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. Gianandrea Chiesi è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo. Così de