Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9618/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service of appeal due to failure to personally deliver the letter to the recipient.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the service of the appeal null because the postal agent failed to personally deliver the letter to the recipient's lawyer. The court found that the postal receipt did not confirm the delivery of the notification notice required by law. Consequently, the court ordered the renewal of service within sixty days to cure the defect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, last paragraph, Law No. 890/1982; Art. 291, paragraph 1, Civil Procedure Code: If the letter is not personally delivered to the recipient, the postal agent must notify them of the notification via registered letter; failure to do so renders the service null, which can be cured by renewal ordered by the judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of service personal delivery requirement postal notification rules cure of defect renewal of service validità della notifica postale notificazione elettronica petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, last paragraph, Law No. 890/1982
de Bonis, come si evince dall’esame dell’avviso di ricevimento in atti; considerato: -che, a norma dell’art. 7, ultimo comma, L.
Art. 291, paragraph 1, Civil Procedure Code
CAN); -che la notificazione del ricorso risulta, pertanto, affetta da nullità; -che, in difetto di costituzione della parte destinataria dell’impugnazione, tale nullità può essere sanata mediante la rinnovazione della notificazione, da eseguire su ordine del giudice ex art. 291, comma 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20581/2023
Cass. n. 20581/2023, Cass.
Cass. n. 2142/2019
20581/2023, Cass. n. 2142/2019); P.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21440/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE BASILICATA SPORT CLUB BASKET , in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA n. 79/2/16 depositata il 26 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato: -che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Associazione Basilicata Sport Club Basket a mezzo del servizio postale, mediante la spedizione di copia dell’atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento diretto all’avv.

Gaetano Michele Maria de Bonis, difensore della prefata associazione nel giudizio d’appello svoltosidinanzi alla Commissione Tributaria Regionale; -che il piego in questione non è stato consegnato personalmente al destinatario avv. de Bonis, come si evince dall’esame dell’avviso di ricevimento in atti; considerato: -che, a norma dell’art. 7, ultimo comma, L. n. 890 del 1982, nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modificazioni apportate dall’art. 1, comma 97-bis, lettera f), L. n. 190 del 2014, inserito dall’art. 1, comma 461, L. n. 205 del 2017, «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata»; -che, nel caso di specie, tale adempimento non è stato espletato dall’agente postale, come pure si ricava dall’avviso di ricevimento del piego, nel quale non viene attestata l’avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (cd.

CAN); -che la notificazione del ricorso risulta, pertanto, affetta da nullità; -che, in difetto di costituzione della parte destinataria dell’impugnazione, tale nullità può essere sanata mediante la rinnovazione della notificazione, da eseguire su ordine del giudice ex art. 291, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20581/2023, Cass. n. 2142/2019); P. Q. M. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 fe