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Ordinanza — n. 9596/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where taxpayer claims lack of fault for unpaid taxes due to subcontractor payment delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9596/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding unpaid IRAP and VAT taxes. The taxpayer argued they were not at fault because cash flow issues caused by a subcontractor's payment delays forced them to prioritize employee wages over tax obligations. The court held that the legal standard for tax liability requires only negligence, not proof of intent or fraud, and the mere existence of a criminal complaint was insufficient to prove the required lack of fault.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 472/1997, art. 5; L. 689/1981, art. 3: In administrative tax sanctions, mere voluntariness is insufficient; the taxpayer must prove they acted without negligence, as the law presumes fault unless proven otherwise through unavoidable ignorance.

Parole chiave

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Italian tax law negligence standard subcontractor payment delays IRAP and VAT administrative sanctions tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
4.1 Va premesso che «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
Fracanzani; RILEVATO 1.La società ricorrente veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai fini IRAP e IVA esposte in dichiarazione, ma di cui era stato accertato l’omesso versamento in seguito ad una attività di controllo ex art. 36 bis d.P.R.
d.P.R. n. 600/1973, art. 36 bis
Fracanzani; RILEVATO 1.La società ricorrente veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai fini IRAP e IVA esposte in dichiarazione, ma di cui era stato accertato l’omesso versamento in seguito ad una attività di controllo ex art. 36 bis d.P.R.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54 bis
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
Entrambi i motivi venivano rigettati dalla C.T..R, avendo l’Ufficio regolarmente adempiuto alla comunicazione di esito della liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e ritenendo insufficiente la mera presentazione di una querela.
artt. 2 d.lgs. 562/97
4.Proponeva appello la contribuente, che svolgeva due motivi: da un lato deduceva la carenza di motivazione per violazione degli 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF artt. 2 d.lgs. 562/97 e 6 L.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22890/2006
Cass. 13068/2011
Cass. 4171/2009
Cass. 10607/2003
Cass. V, n. 2139/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3084/2017 R.G. proposto da Siciliana Appalti Servizi s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Sant’Agata Li Battiati (CT), con l’avv. Gianmarco Abbadessae con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessi, in Roma, via Monte Zebio n. 28 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Oggetto: TRIBUTI 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania,n. 2357/ 17/2016, pronunciata il 28 aprile2016 e depositata il 2 0 giugno 2016 , n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20marzo 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società ricorrente veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai fini IRAP e IVA esposte in dichiarazione, ma di cui era stato accertato l’omesso versamento in seguito ad una attività di controllo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972.

La contribuente ricorreva dunque avanti il Giudice di prossimità lamentando l’illegittimità dell’atto esecutivo, tenuto conto che il mancato versamento delle imposte non era ad essa imputabile né a titolo di dolo né di colpa. 2.Segnatamente, precisava di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in qualità di subappaltatore del Consorzio Simco, che a sua volta aveva ricevuto detto servizio in appalto dalla società Ato Simeto Ambiente s.p.a. Quest’ultima, invero, aveva accumulato ritardi nel pagamento dei corrispettivi oggetto del servizio, con l’effetto che la società contribuente si era vista costretta a concentrare le sue disponibilità finanziarie nel pagamento degli stipendi e nel sostentamento dei costi connessi (rifornimento carburante, assicurazione automezzi e manutenzione), come comprovato anche da una denuncia-querela presentata in data 29.07.2009 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 3.Instaurato il giudizio e costituitasi l’Amministrazione finanziaria a sostegno della legittimità del suo operato, la C.T.P. rigettava il gravame. 4.Proponeva appello la contribuente, che svolgeva due motivi: da un lato deduceva la carenza di motivazione per violazione degli 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF artt. 2 d.lgs. 562/97 e 6 L. n. 212/2000 e, dall’altro, la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/97 per illegittimità delle imposte stante l’incolpevolezza imputabile alla società contribuente.

Entrambi i motivi venivano rigettati dalla C.T..R, avendo l’Ufficio regolarmente adempiuto alla comunicazione di esito della liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e ritenendo insufficiente la mera presentazione di una querela. 5.Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente che si affida a due motivi di ricorso, cui replica l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, lamancata valutazione di elementi addotti dalla parte e/o emergenti dagli atti di causa (denuncia e successivo accordo transattivo) che avrebbero condotto ad altra diversa statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 1.1 Segnatamente, censura l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la denuncia presentata avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 29.07.2009, tenuto conto che erano state ivi rappresentate leragioni dello stato di insolvenza della contribuente e dipendenti esclusivamente dal ripetuto ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della società Ato Simeto Ambiente s.p.a..

Soggiunge che la CTR avrebbe altresì omesso di valutare anche l’ulteriore “elemento di prova” e consistente nell’accordo transattivo concluso tra la stazione appaltante e l’appaltatore Consorzio Simco ed avente ad oggetto i crediti vantati da quest’ultimo.

2. Il motivo si profila inammissibile avendo la ricorrente denunciato «l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018); invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia adun preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, n on assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022). 2.1 Nella specie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, rectius la situazione debitoria della società Ato Simeto Ambiente s.p.a. nei confronti di Consorzio Simco che, peraltro, è stata oggetto di specifica valutazione da parte della CTR, quanto la valutazione sulle prove offerte nel corso dei due gradi di merito.

Tuttavia va ricordato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017)» (Cfr.

Cass., V, n. 702/2024). 2.2 Donde la sua inammissibilità. 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF 3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 3.1 In sintesi,denunzia la violazione delle disposizioni indicate in rubrica poiché il contribuente non è punibile ove sia provato che l’omesso versamento delle imposte è dovuto a fatto e colpa di terzi denunciati alla magistratura e che il contribuente abbia adottato la massima diligenza per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie.

La contribuente si era invero vista costretta a disporre delle proprie provviste per provvedere al versamento delle retribuzioni dei dipendenti e per far fronte ai costi del servizio, con conseguente insussistenza del presupposto della colpevolezza.

4. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 4.1 Va premesso che «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.22890/2006; conf. 13068/2011; v. 4171/09, sulla non necessità di un intento fraudolento). Mentre l'esimente della buona fede, come si è detto nel paragrafo che precede, rileva solo se l'errore sia inevitabile, occorrendo che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza 10– 03 084 - 2017 – 20 /03 /2024 MMF (Cass. 10607/03, in tema d'importazione di valuta)» (cfr.

Cass., V, n. 2139/2020). 4.2 Nella fattispecie va accolta l’eccezione svolta dal patrono erariale ove, ricordando che l’atto originariamente impugnato aveva ad oggetto sia tributi (IRAP e IVA) sia sanzioni, sottolinea come la disciplina invocata dal ricorrente afferisca unicamente alla non irrogabilità delle sanzioni, nulla statuendo in tema di tributi IVA e IRAP. La ricorrente ha dunque concentrato la sua censura solo sulle sanzioni, nulla affermando in punto di tributi. 4.3 Un tanto a margine del fatto che la parte ricorrente, nel confondere la sua tesi di parte come avvallata dalla querela presentata, e di cui ha omesso ogni informazione circa il prosieguo del giudizio penale (non potendo in tal senso essere dirimente la sottoscrizione di un protocollo transattivo di cui ha omesso la trascrizione in atti), con il valore probatorio ai fini del decidere, ambisce nuovamente ad un riesame delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €.quattromilacento/00 , oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ul