Decreto — n. 9563/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13972/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ODESCALCHI DELLA PACE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 64, presso lo studio dell’avvocato LA COMMARA UMBERTO (LCMMRT67M07F839M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTARELLA EMILIO (-) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4054/2020 depositata il 17/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9563/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dell’evoluzione normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13972/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ODESCALCHI DELLA PACE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 64, presso lo studio dell’avvocato LA COMMARA UMBERTO (LCMMRT67M07F839M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTARELLA EMILIO (-) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4054/2020 depositata il 17/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dell’evoluzione normativa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 07/