Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the customs agency's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, CVA ENERGIE SRL, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Customs Agency, argued for dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15408/2021 R.G. proposto da : CVA ENERGIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna n.1371/2020 depositata il 18/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il