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Ordinanza — n. 9526/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as case extinguished by voluntary withdrawal following tax settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9526/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished after the taxpayer voluntarily withdrew the appeal following a simplified tax settlement. The tax agency accepted this withdrawal without objection, leading to the termination of the dispute. Consequently, the court ruled that no double uniform contribution fee was applicable since the case did not involve a rejection or inadmissibility of the claim.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119/2018; The withdrawal of an appeal following a simplified settlement agreement extinguishes the proceedings, precluding the imposition of the double uniform contribution fee which applies only to rejected or inadmissible claims.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal simplified tax settlement extinction of proceedings double uniform contribution fee tax agency acceptance deduzione per spese contenzioso tributario garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di rinuncia al ricorso la parte contribuente ha dato atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia a mente del d.l. n. 119/2018.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13498/2016 R.G. proposto da : GOLF GARLENDA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI (MNCDNL67L12H501S), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MISCALI (MSCMRA54D28A182P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1379/2015 depositata il02/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di rinuncia al ricorso la parte contribuente ha dato atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia a mente del d.l. n. 119/2018. Nulla opponendo l’Agenzia delle entrate, che ha dichiarato di accettare la rinuncia, il giudizio dev’essere dichiarato estinto, con compensazione di spese. In ragione dell’estinzione del giudizio per rinuncia seguita alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese co