Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Supreme Court's order extinguished because the Metropolitan City of Reggio Calabria failed to respond within the statutory period. The appellant, represented by two lawyers, did not request a decision on the proposed judgment definition within forty days of notification. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment definition within the forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12965/2023 R.G. proposto da : CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MONSIGNOR GIOVANNI FERRO N. 1/B DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA ATTILIO (BTTTTL57E08G277E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICELI ANTONIO MASSIMILIANO (MCLNNM74B13H224R) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANT'ANNA, II° TRONCO, P.ZZO CEDIR, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.35137/2022depositata il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro