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Decreto — n. 9516/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 9516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Revenue Agency challenging a lower court judgment against FiderSel Spa and Sied Spa. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal litigation costs allocation procedural default mancato versamento dell'anticipo spese termine di pagamento intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTEn.721/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTEn.721/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28870/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato inROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FIDERSEL SPA FIDUCIARIA ERSEL, elettivamenti domiciliat e in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidental i - SIED SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTEn.721/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, difese dal medesimo legale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R