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Ordinanza — n. 9504/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after declaring mootness due to prior annulment of underlying assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9504/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal moot following the annulment of the underlying assessment notice. The appellant argued for cessation of the dispute based on a subsequent relief order, while the tax agency resisted the procedural termination. The court ruled that the annulment of the presupposed act legally necessitated the declaration of cessation of the subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When the underlying administrative act is annulled, the court must declare the subject matter of the dispute ceased, rendering further proceedings unnecessary.

Parole chiave

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cessazione materia contendere annullamento atto presupposto ricorso in cassazione mancanza interesse contributo unificato contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENZO MUSTO, rappresentato e difeso dall’avv. Avv. Maria Giulia Monaco, con studio in Napoli, Riviera di Chiaia 9°, C.F.: MNCMGL77C45F839M, pec: mariagiuliamonaco@avvocatinapoli.legalmail.it; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4728/34/2015, depositata il 20 maggio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su due motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella notificata il 2 dicembre 2010 e inerente a IRES, IRAP e IVA anno 2004, in relazione alla società Giocard s.r.l. L’Agenzia resiste con controricorso. Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuto provvedimento di sgravio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente ha depositato un provvedimento di sgravio così concepito “si procede allo sgravio a seguito di annullamento dell'atto presupposto n. REF03T200035/2009 emesso nei confronti della società GIOCARD srl ed annullato con sentenza definitiva della CTR Campania n. 4278/34/2015”. Il numero del provvedimento annullato coincide con quello presupposto (avviso di accertamento) indicato nella sentenza impugnata. Deve dunque procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Le spese meritano integrale compensazione fra le parti come richiesto dal ricorrente. Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contend