Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9481/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling sector studies alone do not block tax authority's inductive income reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment regarding tax audit procedures. The taxpayer argued that complying with sector studies should have prevented the tax authority from using inductive methods to reconstruct undeclared income. The court rejected this, holding that compliance with sector studies was insufficient to block the authority's power when the taxpayer failed to meet specific economic coherence indicators.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 4-bis, l. 146/1998; Art. 32 D.Lgs. 546/1992: Compliance with sector studies does not inhibit the tax authority's power to reconstruct income inductively if the taxpayer fails to demonstrate coherence with specific economic indicators.

Parole chiave

Generato dall'IA
inductive income reconstruction sector studies compliance economic coherence indicators tax audit power taxpayer burden of proof revisione contabile fatture fittizie spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 4-bis, l. 146/1998
633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal comma 4-bis dell'art. 10 della l.
Art. 32 D.Lgs. 546/1992
Art. 1, comma 17, l. 296/2006
633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal comma 4-bis dell'art. 10 della l.
Art. 1, comma 14, l. 296/2006
633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal comma 4-bis dell'art. 10 della l.
Art. 10 bis, comma 2, l. 146/1998
633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal comma 4-bis dell'art. 10 della l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. n. 17990/2019
Cass. V, n. 17990/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4203/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro QUI PIZZA DI GERETTI CINZIA C. S.n.c., in persona della legale rappresentante pro tempore Cinzia Geretti, GERETTI CINZIA in proprio eGERETTI GIULIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA (DYLFNC45E04H501K), rappresentat e e difes e, in virtù di procura in calce al controricorso,dall'avvocato TIZIANO LUCCH ESE (LCCTZN62M02B402R) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia – S ez. staccata di Brescia - n. 5647/2014 , depositata i l 03/11/2014 , notificata il 3/12/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA La società contribuente “Qui Pizza” di Geretti Cinzia C. S.n.c. era attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 a seguito di riscontro contabile e di magazzino sugli imballaggi per la pizza da asporto. Ne seguiva la ricostruzione induttiva dei ricavi dichiarati, contestando maggior reddito per €.36.297,64 non esposto al Fisco. La società contribuente ed i soci ricorrevano al giudice di prossimità contestando la ritualità dell'applicazione del meccanismo degli studi di settore per essersi essi contribuenti adeguati al valore ritenuto congruo e inoltre contestavano le presunzioni utilizzate dall'Ufficio.

Le ragioni di parte privata non trovavano accoglimento in primo grado, ma erano apprezzate in appello, donde ricorre per Cassazione l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico motivo, cui replicanocon tempestivo controricorso le part i privat e . CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura a mente dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione dell'articolo 10, comma quarto bis, della legge numero 146 del 1998 -nel testo vigente ratione temporis- e dell'articolo 32 del decreto legislativo 546 del 1992.

In buona sostanza si contesta l'affermazione del collegio di secondo grado dove statuisce che l'adeguamento della parte contribuente agli studi di settore comporti l'inibizione dell'Ufficio di adottare atti impositivi. In altri termini, l'accertamento induttivo applicato dall'Ufficio sarebbe illegittimo in quanto la norma sopraindicata toglie qualunque potere impositivo allorquando il contribuente si sia adeguato ai maggiori ricavi risultanti dagli studi di settore, ancorché non risulti coerente sulla base degli indicatori di cui all'articolo 10 bis, secondo comma, della legge numero 146 del 1998.

In estrema sintesi, la tesi erariale afferma che l'inibizione del potere impositivo vi sia non solo per l'effetto dell'adeguamento dei ricavi o compensi indicanti dagli studi di settore, ma altresì per aver tenuto conto degli indicatori di coerenza, come risultanti dagli specifici indicatori. Nel caso in esame, la società contribuente risultava non coerente rispetto all'indice valore aggiunto per addetto, margine operativo lordo per addetto non dipendente, ricarico, resa dei consumi di energia elettrica. La questione della corretta esegesi della disposizione di legge qui in rilievo è stata già affrontata da questa Corte con indirizzo cui merita dare continuità.

Ed infatti, il divieto di effettuare le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal comma 4-bis dell'art. 10 della l. n. 146 del 1998 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 296 del 2006), ha avuto efficacia sin dall'anno d'imposta 2006, atteso che il comma 14 dell'art. 1 della stessa l. n. 296 del 2006, nel disporre l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, degli «specifici indicatori di normalità economica», stabilisce, al suo ultimo periodo, che «si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'ar t. 10 della medesima legge» n. 146 del 1998 (cfr.

Cass.ord. n. 17990/2019). Più precisamente, è stato specificato che, ai fini di una ricognizione completa della normativa, deve considerarsi anche quanto disposto al comma 14 dell'art. 1 della legge 27-12- 2006, n. 296. Infatti, solo i "valori di coerenza" di cui al comma 2 dell'art. 10 bis della legge 146/1998, come inserito dal comma 13 dell'art. 1 della legge 27-12-2006, n. 296, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio dovevano essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Nell'anno 2006, invece, non essendo ancora presenti i "valori di coerenza", dovevano essere applicati gli "indicatori di normalità economica".

Gli indicatori di normalità economica dovevano essere utilizzati proprio nel periodo transitorio relativo all'anno di imposta 2006. Ilcomma 14 dell'art. 1 della legge 27-12-2006, n. 296, infatti, prevede, nella formulazione vigente ratione temporis, che "fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10 bisdella legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta". (ancora Cass.V, n. 17990/2019).

Ne consegue che -vertendosi dell’anno di imposta 2008- per sottrarsi al potere impositivo dell'Ufficio, alla società contribuente non era sufficiente adeguarsi alla congruità dell'importo secondo gli studi di settore ma avrebbe dovuto anche essere coerente con i quattro indicatori di normalità economica. Tale non essendo qualificatasi, legittimo era il potere dell'amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il maggiore reddito sulla scorta degli indici e degli elementi rilevati dall'indagine di magazzino. Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi ai sopraindicati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in divers