Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9470/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal declaring tax debt extinguished due to successful voluntary settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9470/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax debt was extinguished by a voluntary settlement agreement. The appellant had previously submitted a request for simplified settlement, proving the payment of €40,847.72 to the collection agent. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the cassation appeal unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002; Art. 1 comma 17 L. 228/2012: When a taxpayer successfully completes a voluntary settlement procedure and pays the assessed amount, the subject matter of the tax dispute ceases to exist, precluding further litigation on the same debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary settlement tax debt extinction IRPEF tax period collection agent payment cessation of subject matter contributo unificato waiver Corte di Cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti agli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti agli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENATA ZACCARIA, rappresentato e difeso dall’avv. Simeone Russo; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato; - controricorrente – EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante, sedente in Caserta; -intimata - Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6465/35/14, depositata il 25 giugno 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su tre motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella inerente a IRPEF periodi d’imposta 2006 e 2007. L’Agenzia resiste con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato. Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuta definizione agevolata. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata contenente l’indicazione della cartella oggetto di controversia (cfr. domanda di definizione ed epigrafe della sentenza impugnata).

La stessa ha altresì prodotto l’atto con cui l’agente della riscossione ha quantificato l’importo che deve essere versato per la definizione (€ 40.847,72) ed ha dimostrato l’avvenuto pagamento della somma suddetta (all. A2). Deve dunque procedersi alla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti agli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessata la materia del contendere