Cassation court dismisses appeal, ordering joint trial of tax professional liability cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to absolve the tax advisor of liability. The court found the lower court's reasoning on the advisor's role as a co-author of tax evasion was legally sound despite the agency's arguments regarding the company's operational status. Consequently, the case was not remanded for a new judgment but instead ordered to be joined with two other pending proceedings for a consolidated public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 del d.l. n. 269/2003; Art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/73: The court establishes that a tax professional can be held jointly liable for tax evasion even without direct profit, provided they knowingly facilitated the scheme, and procedural efficiency requires joining related cases for a single trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27064 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Maurizio Papaleo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’Avv.to Daniele Cericola e dall’Avv.to Stefania Nubile, elettivamente domiciliato presso Grande Stevens Studio Legale Associato, in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11; -controricorrente-;
Oggetto: Tributi Sanzioni 2009-2010 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 562/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di C.M.I. s.r.l. e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad Ezio Ravaglia, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società. 2.L’atto di contestazione traeva origine da un’attività ispettiva iniziata con indagini finanziarie svolte nei confronti della ditta MOGA ANCA (emittente nei confronti di C.M.I. s.r.l. di fatture per operazioni inesistenti) e proseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna nei confronti di CMI s.r.l., conclusasi con p.v.c. del 28 aprile 2015 dal quale emergeva, attraverso l’operato dell’amministratore di fatto Ravaglia Ezio e del commercialista Maurizio Papaleo, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della società, al fine della creazione di crediti Iva fittizi da utilizzare per compensare indebitamente imposte e contributi.
Dal controllo effettuato in capo a CMI s.r.l., emergeva, altresì, la modifica, in poco meno di due anni, della compagine sociale (il rappresentante legale Francesco Gigliotti cedeva, il 12.5.2010, le proprie quote a Riccardo Tentori il quale, a sua volta, cedeva le proprie quote in data 18.7.2011 a Daniel Kosztandi, di nazionalità rumena) e, dunque, la fittizietà dello strumento societario utilizzato al fine di evadere il fisco attraverso l’occultamento delle scritture contabili e lo spostamento degli obblighi dichiarativi in capo a soggetti prestanome.3.Avverso gli atti di contestazione delle sanzioni, Maurizio Papaleo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 135/01/2017, lo rigettava. 4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, con sentenza n. 562/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove già un’interpretazione letterale della norma (che parla di “rapporto fiscale”) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97.In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del Ravaglia), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale.
Peraltro, secondo l’Agenzia, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di Papaleo nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni del Ravaglia ai militari verificatori circa la predisposizione anticipata da parte del Papaleo degli atti relativi alle operazioni di cessione delle quote societarie della CMI in vista del mutamento della compagine sociale; conoscenza del Gigliotti Francesco, legale rappresentante e supposto prestanome nella compagine sociale di CMI, da parte del Papaleo, essendo cliente storico dello studio del commercialista; ruolo del Papaleo di depositario e intermediario di società riconducibili a Gigliotti; individuazione ad opera del Papaleo del consulente del lavoro Calanca Carlo al fine della domiciliazione della CMI e degli adempimenti IMPS e INAIL; documentazione rinvenuta presso lo studio del Papaleo; cessione delle quote societarie in data 18.7.2011 e rinuncia al mandato professionale da parte del Papaleo in data 8.7.2011, soltanto 10 giorni prima della cessione delle quote societarie di CMI da Tentori Riccardo al rumeno Daniel Kosztandi) denotanti la partecipazione del Papaleo alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita posta in essere dal Ravaglia attraverso la società interposta; -in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018(tra l’AdE e il dott.
Papaleo) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997); -che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdEe il dott. Papaleo) e R.G. n. 128/2023(tra l’AdE e il dott. Papaleo ) già fissati per l’udienza pubblica del 26/03/2024;
PQM La Corterinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta