Italian court dismisses tax appeal after client voluntarily withdraws and pays debt under simplified settlement scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the client's voluntary withdrawal. Maurizio Papaleo had previously lost his case against the tax agency regarding sanctions for alleged tax violations. The court ruled that the procedural withdrawal, accompanied by full debt payment under a specific legislative scheme, legally terminated the litigation without requiring the opposing party's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal by the plaintiff, notified to the opposing party, produces the extinction of the proceedings independently of the counterparty's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31870del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Maurizio Papaleo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv.to Daniele Cericola e dall’Avv.to Stefania Nubile, elettivamente domiciliato presso Grande Stevens Studio Legale Associato, in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
Oggetto: Tributi Sanzioni 2009-2010 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 -controricorrente-; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione THQCO3100867 e TH QCO3100868 , per gli anni 2009 - 2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di C.M.I. s.r.l. e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad Ezio Ravaglia, inqualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società. 2.Avverso gli atti di contestazione delle sanzioni, Maurizio Papaleo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 99/03/2017, lo accoglieva. 3.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020, accoglieva l’appello dell’Agenzia ritenendo che dalp.v.c. della G.d.F. erano emersi numerosi elementi presuntivi circa il carattere meramente interpositorio e fittizio della società e la riferibilità dell’attività di impresa al Ravaglia, coadiuvato sul piano tecnico dal Papaleo. 4.Avverso la sentenza di primo grado Maurizio Papaleo propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6.In data 26 settembre 2023, Papaleo ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (“rottamazione - quater”), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed effettuando il pagamento integrale del debito in data 11/9/2023.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR ritiene riscontrate le dichiarazioni del sig. Ravaglia. Motivazione illogica, insufficiente e apparente; omesso esame delle prove documentali prodotte dalle parti e segnatamente le lettere di sollecito di consegna della documentazione inviate dal dott.
Papaleo a CMI s.r.l. 3.Con il terzo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97. 4.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente, apparente motivazione circa la mancata applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003. 5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990, 42 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del DPR 633/1972. 6.In data 26 settembre 2023, Maurizio Papaleo ha depositatoatto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed asseritopagamento integrale del debito in data 11/9/2023. 7.L'atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, all'Agenzia delle entrate in data 26.9.2023;che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019;
Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che «l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 c.p,c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese»(cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.); che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. 8.Le spese possono essere compensate tenuto conto dellaratio della definizione agevolata (cfr.
Cass. ord. 21154/2019; Cass.sez. lav., n. 12024 del 2020) .
P.Q.M.
La Corte di