Cassation court orders remittal to re-examine tax liability of accountant as co-author of fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to exempt the accountant from joint liability. The court found that the lower court correctly applied the law regarding the distinction between a non-operating shell company and a real intermediary, rejecting the agency's argument that the accountant should be held liable as a co-author. Consequently, the case was remitted to a new docket for joint handling with related proceedings to ensure consistent application of the rules on professional liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. 269/2003; Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/73: The court establishes that the limitation of liability to the legal representative does not apply to joint violations by a professional and a shell company, but the concept of 'interposed company' requires factual evidence of real operation, not mere formal interposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27121 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Maurizio Papaleo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’Avv.to Daniele Cericola e dall’Avv.to Stefania Nubile, elettivamente domiciliato presso Grande Stevens Studio Legale Associato, in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11; -controricorrente-;
Oggetto: Tributi Sanzioni 2009 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 560/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di FAR s.r.l. e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con Fabio Fabiani in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2.L’atto di contestazione traeva origine da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna, nell’ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto le annualità 2007-2009, a carico di FAR s.r.l., esercente attività di “Lavori di meccanica generale” che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera di Fabiani Fabio, quale amministratore di fatto di FAR s.r.l., in concorso con Papaleo Maurizio, in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle ditte COMIR s.r.l., NOVAFER s.r.l. e PROJECT ENGINEERING s.r.l.; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di Fabiani Fabio, coadiuvato dal commercialista Papaleo Maurizio; illecita fusione per incorporazione di FAR s.r.l. nella società di diritto statunitense TILERI LLC, al fine di cancellare la società dal registro delle imprese e limitare la responsabilità di Fabiani e Papaleo. 3.Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, Maurizio Papaleo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 133/01/2017, lo rigettava.4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, con sentenza n. 560/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Resiste,con controricorso, il contribuente.
7. In data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove già un’interpretazione letterale della norma (che parla di “rapporto fiscale”) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97.In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del Fabiani), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale.
Peraltro, secondo l’Agenzia, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione;-con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di Papaleo nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni rese alla G.d.F. da Ezio Ravaglia circa il coinvolgimento del contribuente nella vicenda di fusione per incorporazione di FAR nella società di diritto statunitense; documentazione acquisita in sede di indagini PG presso il Credito di Romagna; cessione delle quote di FAR nei confronti di TILERI LLC in data 29.9.2009, appena un giorno dopo la rinuncia di Papaleo all’incarico professionale; inverosimiglianza della non conoscenza da parte di Papaleo della indebita compensazione da parte della società, per circa venti mesi, di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti, etc.) denotanti la partecipazione del Papaleo alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita posta in essere dal Fabiani attraverso la società interposta; -in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott.
Papaleo) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997); -che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott. Papaleo) e R.G. n. 128/2023(tra l’AdE e il dott. Papaleo ) che allo stato risultano fissati per l’udienza pubblica del 26/03/2024;
PQM La Corterinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con q