Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs. Consequently, the judgment of the Regional Court of Rome was upheld as the higher court's review was never formally initiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2759/2023 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SATA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO BAS, 15, presso lo studio dell’avvocato PASQUALI MARCO (PSQMRC71E10H294E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIVOLI ALESSANDRO (TRVLSN65P12H501W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.2793/2022 depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co