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Ordinanza — n. 9394/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment annulment due to pending judicial review of underlying property classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9394/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Roma Capitale against a lower court decision annulling a tax assessment notice. The lower court held that since the underlying property classification changes had been judicially annulled while the appeal was pending, the tax authority could not apply the new rental yields. The court ruled that the annulment of the classification changes did not alter the legal basis for rejecting the tax assessment, maintaining the principle that judicial annulment prevents the application of modified tax bases.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 1, della l. 21 novembre 2000, n. 342; Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.: The annulment of a tax assessment notice due to the judicial invalidation of the underlying property classification prevents the tax authority from applying the new rental yields, even if the classification change was notified prior to the annulment.

Parole chiave

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tax assessment annulment property classification change judicial review pendency rental yield application Cassation dismissal tax liability determination administrative appeal decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 74, comma 1, della l. 21 novembre 2000, n. 342
La CTR, confermando la pronuncia del primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno ricorrentesulla base delle seguenti ragioni: - la rendita è stata notificata solo il 28 dicembre 2015 , mentre l’avviso di accertamento è stato notificato il 15 dicembre 2015; - l’art. 74 del la l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um .
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um .
Art. 115, cod. proc. civ.
Art. 116, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricor

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 18637/2022
Cass. Sez. 5, n. 4334/2015
Cass. Sez. 5, n. 11094/2008
Sez. 5, n. 20775/2005
Sez. 5, n. 20775/2005, Rv.
Sez. 5, n. 13443/2012
586035 –01, Sez. 5, n. 13443/2012, Rv.
Sez. 5, n. 22653/2019
623510 –01, Sez. 5, n. 22653/2019, Rv.
Sez. 5, n. 18637/2022
Sez. 5, n. 18637/2022, Rv.
Sez. 5, n. 4334/2015
664932 – 01 , Sez. 5, n. 4334/2015 , Rv.
Sez. 5, n. 11094/2008
634679 – 01, Sez. 5, n. 11094/2008,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4628/2023R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina,in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 –ricorrente – contro Greggi Anna Maria, rappresentata e difes a dall’Avv . Massimiliano Ardenti, presso il cui studio è elettivamente,in Roma, via Lima, n. 3 1 –controricorrente– avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3631/17/2022depositata il 16 agosto 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 29 febbraio 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE Oggetto: Ici La controversia ha ad oggetto un ’ impugnativa avverso un avviso di accertamentoin rettifica (n. 1821 4 ) relativo al versamento dell’I CI per l’anno 2010, emesso dal comune di Roma Capitale ( d’ora in poi ricorrente) nei confronti di Ezio Greggi, dante causa di Anna Maria Greggi(d’ora in poi controricorrente) relativamente ad alcuni immobili. La CTP ha accoltoil ricorso. La CTR, confermando la pronuncia del primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno ricorrentesulla base delle seguenti ragioni: - la rendita è stata notificata solo il 28 dicembre 2015 , mentre l’avviso di accertamento è stato notificato il 15 dicembre 2015; - l’art. 74 del la l. 21 novembre 2000, n. 342 individua nella data della notifica dell’atto attributivo o modificativo della rendita il momento a partire dal quale l’amministrazione può richiedere al contribuente l’applicazione della nuova rendita; - nel caso di specie risulta che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullaticon sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17) per la quale risulta pendente l’appello;

Ilricorrente ha proposto ricorso fondato tre motivi , il controricorrente ha propostocontroricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, dell’art. 74, comma 1, della l. 21 novembre 2000, n. 342.Si duole che la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio della necessità di applicazione delle rendite accertate giudizialmente, ha solo annullato l’avviso di accertamento senza alcuna determinazione dell’imposta dovuta, omettendo di pronunciarsi su una specifica domanda.2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.

Si duole che la sentenza impugnata pur riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, come rideterminata giudizialmente , ha solo annullato l’appello, ponendo di fatto nel nulla la pretesa tributaria. 3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt . 115 e 116 cod. proc. civ. Riprendendo la ragioni esposte nel primo motivo il ricorrentesi duole che la sentenza impugnata non abbia effettuato la quantificazione della pretesa tributaria. 4.I motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal 1°gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica(Cass.

Sez. 5, n. 20775/2005, Rv. 586035 –01, Sez. 5, n. 13443/2012, Rv. 623510 –01, Sez. 5, n. 22653/2019, Rv. 655070 - 01). La sentenza ha, inoltre, in linea con la giurisprudenza di legittimità affermato che, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda(in tal senso Cass.

Sez. 5, n. 18637/2022, Rv. 664932 – 01 , Sez. 5, n. 4334/2015 , Rv. 634679 – 01, Sez. 5, n. 11094/2008,Rv. 603491 – 01 ). Nel caso di specie l’attuale ricorrente nell’atto di appello aveva chiesto la riforma della sentenza della CTP insistendo sulla validità dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio (n. 18214) sulla base di una variazione di classamentodel 10/10/2007, notificata il 28012.2015. È incontestato tra le parti che tale variazione di classamento ha dato luogo a tre avvisi di accertamento, tutti impugnati e tutti annullati (v.

CTP di Roma n.17714/05/17). Lasentenza da ultimo richiamata , il cui appello risultava pendente al momento della proposizione dell’odierno ricorso per cassazione, è stata parzialmente riformatadalla CTR del Lazio e la sua impugnazione è stata trattata nella medesima udienza di trattazione del presente giudizio (CTR del Lazio n. 3022/2020 depositata il 15 ottobre 2020). Il provvedimento da ultimo citato ha precisamente rideterminato le rendite dei tre immobilinei seguenti termini: «1. Foglio 603 –Mapp.1179 – Sub. 2 – Cat. C/3 – cl.

1. mq 356 – rendita 3.199,14.

2. Foglio 603 –Mapp.1179 – Sub. 3 – Cat. C/3 – cl.

1. mq 1280 – rendita 11.502,53.

3. Foglio 603 –Mapp.1179 – Sub. 6 – Cat. A/10 – cl. 2 – vani 8,5 –rendita 5.114,21». La sentenza oggi impugnata , pronunciatasi nelle more della pendenza dell’appello della sentenza (CTP di Roma n. 17714/05/17 ) che aveva annullato gli avvisi di accertamento , riprendendo correttamente i principi di legittimità sopra ricordati della prevalenza dell’accertamento giudiziale ai fini della determinazione della base imponibile, avevarigettato l’appello sul presupposto che al momento della decisionegli avvisi erano stati annullati. La parziale riforma della CTP di Roma n. 17714/05/17 che aveva annullato gli avvisi di accertamento, da parte della CTR del Lazio ( n. 3022/2020 depositata il 15 ottobre 2020), di cui il Collegio ha avuto cognizione, avendone trattato l’impugnazione nella medesima udienza in cui viene deciso l’odierno giudizio, non ha affatto mutato i termini della questione, in quanto facendo applicazione dei medesimi principi, ha provveduto alla rideterminazione delle rendite degli immobili , smentendo definitivamente latesi di parte ricorrente.

4. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricor