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Ordinanza — n. 9386/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; court declares case extinguished per art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9386/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the case. The appellant had submitted a formal notice of withdrawal, which was duly notified to the respondent, satisfying the procedural requirements for termination under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, and the court ruled that the additional unified contribution fee does not apply in cases of voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and prevents the imposition of the additional unified contribution fee, as such fees apply only to rejected appeals.

Parole chiave

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voluntary withdrawal cassation extinguishment proceedings unified contribution fee finality judgment civil procedure code comune di assistenza edilizia abitativa agevolata alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133
La rinuncia al ricorso per cassazione determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727
35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036
40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131
10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
Cass., Sez. U, n. 20621/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20715/2017 R.G. proposto da Agenzia territoriale per la casa del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difes a dall’Avv . Lorenzo Bertaggia e dall’Avv.Enrico Dante, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Tacito, n. 10 –ricorrente – contro Comune di Verbania,in persona del sindacop.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Suppa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pecorilla, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.–controricorrente– avverso la sentenza della CTR del Piemonte n. 397/17 depositata l’8 marzo 2017.

Oggetto: Imu Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 29 febbraio 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un ’ impugnativa avverso un diniego di rimborso (n. 34399) relativo all’IMU del 2012, versat a da Agenzia territoriale per la casa del Piemonte (d’ora in poi ricorrente)al comune di Verbania(d’ora in poi controricorrente) riguardante alloggi destinati all’edilizia sociale. Il contenzioso si fonda sul diritto all’esenzione dell’impostadi cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per lo svolgimento di attività ricettivo sociale con modalità non commerciali sul presupposto della destinazione esclusiva aduna delle attività elencate nel d.m. 19 novembre 2012, n. 200.

La CTP ha accolto il ricorso. La CTR, riformando la sentenza di primo grado , ha accolto l’appello dell’odierno controricorrente, rigettando l’originario ricorso della ricorrente. Laricorrente ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi , depositato memoria e atto di rinuncia al ricorso,il controricorrente ha propostocontroricorso. CONSIDERATO CHE La ricorrente hadepositato atto di rinuncia al giudizio. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede per la sua operatività l'accettazione della controparte, ma resta pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, è stata notificataal controricorrente.

La rinuncia al ricorso per cassazione determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131). Le spese v anno compensate atteso che il consolidamento della giurisprudenza, che ha dato luogo alla rinuncia,è avvenuto nel corso del giudizio.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U,n. 20621/2023, Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Comp