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Ordinanza — n. 9316/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to final judgment on registration tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished because the lower court's judgment annulling the tax assessments became final and binding. The taxpayers successfully challenged the original liquidation notices, rendering the current revocation appeal unnecessary. Consequently, the court ordered the extinction of the case and allocated litigation costs accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a final judgment annuls the contested administrative acts, extinguishing the proceedings, the additional unified contribution obligation does not apply.

Parole chiave

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cessazione materia contendere passaggio in giudicato contributo unificato impugnazione annullamento estinzione giudizio imposta di registro revocazione ordinanza sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 5098/2022
Cass., Sez. U, n. 20621/2023
Sez. 5, n. 5098/2022
Sez. 5, n. 5098/2022, Rv.
Sez. U, n. 20621/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12892/2022R.G. proposto da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in qualità di conferitaria del ramo d’azienda bancaria di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., BNP Paribas s.a., società anonima di diritto francese, in qualità di incorporante di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., rappresentate e difese dall’Avv. Gabriele Escalar, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in Roma, via Enrico Tazzoli, n.6 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i Oggetto: registro cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n.–controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 35443/2021 depositata il 19 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 29 febbraio 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto l’impugnazi one di due avvis i di accertamento (n.2012/001/SC/00000 2849/0/8, n. 012/001/SC/000002849/0/8) emessi dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la BNP Paribas s.a. (d’ora in poi ricorrenti); le ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell’ordinanza di cui in epigrafe, la quale aveva disposto l’annullamento della sentenza della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catanian. 4399/13/2016; le ricorrenti hanno riassunto, comunque , il giudizio, come disposto dall’ordinanza della S.C. innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia-sezione distaccata di Catania; all’esito di tale giudizio(sent. 3511/2023 depositata il 13 aprile 2023) sono state accolte le domande delle odierne ricorrenti con annullamento degli avvisi di liquidazione originariamente impugnati; le ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’estinzione de l giudizio per cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO CHE La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in calce della stessa, allegata e trasfusa nell’istanza di estinzione; con essa sono stati annullati gli avvisi di liquidazione oggetto della controversia fino alla concorrenza della sola imposta di registro, con accoglimento della relativa domanda avanzata dall e stesse ricorrenti sin dall’atto di introduzione delgiudizio; il passaggio in giudicato sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Cataniaha, così, determinato il venire meno dell’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del presente giudizio di revocazione(nello stesso senso Cass.

Sez. 5, n. 5098/2022, Rv. 663911 -01); da quanto espostoconsegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; tenuto contodell’ iter relativo all’intero giudizio e dell’intervento della Corte Costituzionale in corso di causa, sussistono giusti motivi per la compensazionedelle spese di lite. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U, n. 20621/2023, Rv. 668224 - 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinz