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Ordinanza — n. 9315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to revocation of the appealed judgment, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower appellate judgment had been revoked by the Regional Tax Commission. The appellant argued that tax notices were invalid due to improper service at the wrong address, citing specific procedural and tax code violations. The Court ruled that since the original judgment was revoked, the subject matter of the dispute ceased to exist, eliminating the appellant's standing to pursue the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The revocation of the appealed judgment by the lower court causes the cessation of the disputed subject matter, rendering a subsequent cassation appeal inadmissible due to the lack of current interest to act.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of judgment cessation of subject matter lack of interest to act inadmissibility of appeal tax notification validity comunicazione fiscale notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio fiscale in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod.
Art. 58 d.p.r. n. 600/1973
A parere del contribuente, infatti, nel caso delle persone fisiche la residenza fiscale coincide con quella anagrafica, come statuito dall’art. 58, d.p.r.
Art. 140 c.p.c.
212/2000, laddove la pronuncia pur dando atto del fatto che il contribuente risiedeva in Anacapri fin dal 2005, riteneva valida la notifica effettuata ex art. 140, cod.
Art. 6 l. n. 212/2000
D’altronde l’art. 6, l.
art. 140 cod. proc. civ
212/2000, laddove la pronuncia pur dando atto del fatto che il contribuente risiedeva in Anacapri fin dal 2005, riteneva valida la notifica effettuata ex art. 140, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 02/04/2021, n. 9201
(Cass. 02/04/2021, n. 9201).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIO FOGLIA MANZILLO, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco d’Ayala Valva e Corrado Lanzara; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – EQUITALIA SUD S.P.A., sedente in Roma, in persona del Presidentepro tempore; - intimata - Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9170/07/14, depositata il 24 ottobre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su otto motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa al ricorso avverso cartella susseguente a controllo automatizzato. La controversia attiene alla notifica dell’avviso di accertamento (per recupero maggior IRPEF e IVA anno 2005), atto presupposto della cartella impugnata, che sarebbe avvenuta non già all’indirizzo effettivo del contribuente in Anacapri, bensì a quello indicato nelle dichiarazioni dei redditi in Napoli.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’art.360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., assumendosi in particolare che il giudice d’appello non abbia colto la mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi che caratterizzava (oltre ad altre) la sentenza di primo grado, laddove la CTP aveva affermato la nullità della notifica anche per mancata prova del deposito dell’atto presso la casa comunale 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt.58, d.p.r. n. 600/1973, 35, d.p.r. n. 633/1972, 140 cod proc. civ. e 6 e 10, l. n. 212/2000, laddove la pronuncia pur dando atto del fatto che il contribuente risiedeva in Anacapri fin dal 2005, riteneva valida la notifica effettuata ex art. 140, cod. proc. civ., in Napoli e in data 17 dicembre 2010, sull’assunto che era onere del contribuente denunciare all’autorità fiscale la variazione del proprio domicilio fiscale, mentre lo stesso aveva proseguito coll’indicare nelle annuali dichiarazioni dei redditi, e fino almeno al 2012, l’indirizzo di Napoli.

A parere del contribuente, infatti, nel caso delle persone fisiche la residenza fiscale coincide con quella anagrafica, come statuito dall’art. 58, d.p.r. n.600/1973, che hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica. Dunque, indipendentemente dalle dichiarazioni del contribuente, in sede di notifica si sarebbero dovute effettuare le prescritte ricerche anagrafiche, né il mero errore nella compilazione della casella relativa alla residenza poteva valere ad esimere da tale formalità. D’altronde l’art. 6, l. n. 212/2000 richiede sempre e comunque la ricerca dell’effettivo indirizzo del contribuente.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ., 58, d.p.r. n. 600/1973, 35, d.p.r. n. 633/1972, 6 e 10, l. n. 212/2000; 3, 24 e 97 Cost. 41, 47 e 48, CEDU, ritenendosi sproporzionato affidare la regolarità della notifica ad una dichiarazione di scienza qual è la dichiarazione dei redditi.

4. Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto che l’Agenzia delle entrate era in possesso di una scheda anagrafica che dimostrava la conoscenza del trasferimento del contribuente in Anacapri fin dal 2005.

5. Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., non avendo tenuto conto della scheda come fatto incontestato.

6. Col sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza d’appello stabilisce che i vizi rilevati dal giudice di primo grado relativamente alla notifica non sarebbero stati neppure evidenziati nel ricorso introduttivo.

7. con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., spiegato in riferimento al fatto che il giudice d’appello abbia contraddittoriamente affermato l’inidoneità del ricorso introduttivo a sorreggere l’esame giudiziale della scheda informativa del contribuente.

8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ. e 10, l. n. 212/2000, laddove la sentenza impugnata stabilisce che la notifica a Napoli avvenne in quanto l’amministrazione venne indotta in errore dalle dichiarazioni annuali fin lì rese dal contribuente, e che comunque gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., furono tutti eseguiti, compresa la raccomandata informativa, riportante la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”. In particolare, siffatta dicitura doveva porre l’amministrazione nella cognizione del fatto che in effetti l’indirizzo non era quello corretto, e dunque a quel punto la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ non poteva dirsi eseguita, in contrasto con quanto invece statuito dai giudici d’appello.

Ove, peraltro, la lettura data dalla pronuncia fosse ritenuta conforme alle disposizioni richiamate, si chiede da parte del ricorrente di sottoporre la questione di legittimità costituzionale delle norme medesime, per evidente contrasto con gli artt. 3, 24 e 97, Cost, in combinata lettura con gli artt. 41, 47 e 48, CEDU.

9. Con apposito atto la parte ricorrente ha segnalato l’avvenuta revoca, da parte della stessa CTR, della sentenza qui impugnata. Nel medesimo giorno della camera di consiglio è stato altresì depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di revocazione, già prodotta. In proposito deve osservarsi che il deposito della sentenza di revocazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza revocata, ed infatti Larevocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina lacessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza direvocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddettarevocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. (Cass. 02/04/2021, n. 9201).

Per l’effetto le spese meritano integrale compensazione fra le parti. P. Q. M. La Corte dichia