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Sentenza — n. 9308/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as extinguished by taxpayer's voluntary acceptance of tax amnesty scheme.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9308/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily accepted the tax amnesty procedure. Although the taxpayer initially challenged the tax authority's revocation of a first-home mortgage deduction due to residency issues, they later withdrew the appeal to join the simplified settlement process. The court ruled that this voluntary withdrawal legally terminated the case and resulted in the mutual cancellation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197; The judicial proceeding is extinguished by the taxpayer's voluntary acceptance of the tax amnesty scheme, thereby terminating the litigation and leading to the compensation of procedural expenses.

Parole chiave

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tax amnesty acceptance judicial extinction voluntary withdrawal appeal first home deduction residency requirement compensation of costs tax litigation termination revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 391, co. 2, c.p.c.
Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell'istituto esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass.n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R., 115/2002
art. 68 cod.proc.civ
1207/2018 proposto da: RAFFAELE MUSELLA, rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 68 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29394 del 2017
In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n. 29394 del 2017).
Cass. n. 10198 del 2018
Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R., 115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilit à dell'impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020 Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1207/2018 proposto da: RAFFAELE MUSELLA, rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 68 cod.proc.civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Ottaviano n. 9 presso lo studio dell'Avv. Claudia D’Alessandro; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2171/1/2017 della Commissione tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,depositata il 7/7/2017; udita la relazione svolta nella udienza pubblicadel 26 / 03 / 2024 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; Oggetto:udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizioper cessata materia del contendere; udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Raffaele Musella e dall'Avv. Giulio Peluso per la resistente. Ritenuto in fatto 1. La Commissione Tributaria Regionale d ell ’Emilia Romagna (CTR) , con sentenza n. 2171/1/2017, depositata il 7 / 7 /201 7 confermava la decisione di primo grado che aveva rigettatoil ricorso proposto dal Musella avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria revocava la riduzione dell’imposta sostitutiva sull’operazione di credito a medio e a lungo termine afferente l’acquisto di un immobile con le agevolazioni “prima casa” sito nel Comune di Cervia.

La revoca si fondava sul fatto che il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel termine perentorio di 18 mesi nel suddetto Comune. La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non riconosceva la natura di causa di forza maggiore e, dunque, di esimente dell’obbligo di trasferimento sopra indicato, alla intervenuta sentenza del Tar che aveva annullato il decreto ministeriale che aveva disposto il trasferimento nel Comune di Cervia del ricorrente, quale giudice di pace, e negli ulteriori eventi da quest’ultimo dedotti (necessità di eseguire dei lavori presso l’immobile e il fatto che esso era oggetto di locazione).

2. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazionesvolgendo due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.

5. Con ordinanza n. 20084 del 2022 il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle entrate il deposito di documentazione attestante l’eventuale esito positivo del procedimento di definizione agevolata della presente controversia.

6. In ragione del disposto rinvio, l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’avvenuta definizione agevolata del solo carico collegato a quello oggetto del presente giudizio (per omessopagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva del mutuo) e relativo all’omesso pagamento dell’avviso di liquidazione per decadenza agevolazioneprima casa.

7. In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata ex art 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Considerato in diritto 1. Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197(cd. rottamazione-quater), essendo anche intervenuta la rinuncia all'odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente.

Vi ̀ , infine , riscontro del pagamento rateizzato degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'agente della riscossione. In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n. 29394 del 2017). Deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell'istituto esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass.n. 10198 del 201 8 ).

Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R., 115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilit à dell'impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020 Rv. 657198 -04).

P.Q.M.

La Corte Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Cos̀