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Ordinanza — n. 9279/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer's appeal, ruling the tax authority must prove the tax bill's content in the notification envelope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional commission decision that rejected the tax authority's appeal. The taxpayer argued the tax bill was not properly notified, but the lower court incorrectly placed the burden of proof on the authority regarding the envelope's contents. The court ruled that once the envelope is delivered, the authority must prove the specific documents inside, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 602/1973; Art. 2697 c.c.; Art. 2700 c.c.: In cases of tax bill notification by registered mail, delivery to the recipient's domicile creates a presumption of knowledge, placing the burden of proving the envelope's contents on the tax authority.

Parole chiave

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tax bill notification burden of proof registered mail delivery tax authority obligations civil procedure burden presumption of knowledge envelope contents notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 26 DPR 602/1973
civ., la «Violazione dell'art. 26 del D.P.R.
Art. 2697 c.c.
602/ 1973, nonché dell'art. 2697 c.c. oltre che dell'art.
Art. 2700 c.c.
oltre che dell'art. 2700 c.c.».
Art. 1335 c.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
civ., la «Violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art 57 del D.Lgs n.
Art. 57 D.Lgs n. 546/1992
Art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
art. 2697 c.c
602/ 1973, nonché dell'art. 2697 c.c.
art. 2700 c.c
oltre che dell'art. 2700 c.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16528 del 2018
Cass. n. 16528 del 2018, richiamata da Cass.
Cass. 27004 del 2023
16528 del 2018, richiamata da Cass. 27004 del 2023) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di cd.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28113/2016 R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO (DDDRRT73M16E958I) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO RUSSO (RSSFNC53P15I234T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- e contro ROMANO CLAUDIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 4122/2016 depositata il 03/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Claudio Romano proponeva ricorreva avanti alla CTP di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 07120129014483452000, notificatagli l’1.8.2012, relativa alla cartella di pagamento n. 07120080222566481000 per addizionali comunali e regionali e sanzioni IRPEF, nonché interessi e sanzioni IRAP per l'anno 2005, deducendo la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, nonché per omessa notifica dell'accertamento e per prescrizione.

Si costituivano Equitalia Sud S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

2. La Commissione provinciale, con sentenza n. 19542/15/14, depositata il 22.7.2014, accoglieva il ricorso per non essere stata fornita prova della notifica della cartella di pagamento.

3. Proponeva appello l’Agente per la Riscossione, producendo in giudizio la documentazione attinente alla notifica.

4. La Commissione regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, rilevando che l’Amministrazione non aveva provato che nel plico notificato al contribuente fosse contenuta la cartella esattoriale impugnata.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre Equitalia Servizi Di Riscossione S.p.A. con tre motivi, l‘Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, sorretto da due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/ 1973, nonché dell'art. 2697 c.c. oltre che dell'art. 2700 c.c.».

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la “Violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art 2700 c.c., sotto un ulteriore profilo».

3. Con il terzo strumento di impugnazione, deduce, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art 57 del D.Lgs n. 546/1992».

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2697 e 2700 c.c.».

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta, con riferimento all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., la “Violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art 2700 c.c., sotto un ulteriore profilo».

6. I primi due motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, del tutto sovrapponibili e da esaminarsi congiuntamente per la evidente connessione, sono fondati.

7. Questa Corte ha costantemente affermato (ex multis v. Cass. n. 16528 del 2018, richiamata da Cass. 27004 del 2023) che «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova». 7.1. Nel caso di specie, la CTR, pur avendo accertato la regolarità della notifica a mani del destinatario Claudio Romano, come da relata che, in ossequio al principio di autosufficienza, è stata integralmente trascritta da Equitalia Servizi Di Riscossione S.p.A. nel ricorso per cassazione, non ha fatto applicazione di tale principio, all'opposto onerando l’Amministrazione della prova del contenuto del plico notificato.

8. In conclusione, assorbito il terzo motivo del ricorso principale, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando esclusa, in ragione della validità della notifica della cartella di pagamento in oggetto, la asserita decadenza dell’Amministrazione, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

9. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato al pagamento delle spese che liquida, in favore di Equitalia Servizi Di Riscossione S.p.A. in € 510,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti e, in