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Ordinanza — n. 9239/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ordered cost compensation despite new constitutional interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9239/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was dismissed following the client's formal withdrawal of the lawsuit, which extinguished the proceedings under civil procedure law. Although the client argued that a subsequent Supreme Court ruling had shifted the legal interpretation regarding collection fees, the court noted this new orientation was established after the appeal was filed. Consequently, the court ruled that the withdrawal automatically terminated the case and ordered the collecting agent to compensate the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes proceedings and triggers automatic cost compensation regardless of subsequent judicial shifts in legal interpretation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation subsequent judicial interpretation civil procedure law compensazione della rendita compenso per diritto d'autore compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
La detta rinuncia importa l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod.
L. n. 2/2009
185/2008, convertito con L. n. 2/2009, per violazione degli artt.
d.lgs. n.40/2006
A seguito della modificazione introdotta con il d.lgs. n.40/2006, tuttavia, la detta statuizione non è più necessitata potendo il giudice discrezionalmente negarla.
art. 3 Cost
286 e, successivamente, dall’art. 32, comma primo, lett.
art. 53 Cost
art. 97 Cost
art. 390 cod. proc. civ
ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
La detta rinuncia importa l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015 n.3971
Cass. n.9474 del 2020
Cass. 21 aprile 2023 n. 10809
Corte Cost. 10 giugno 2021 n. 120/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21025/2016 R.G. proposto da: CREDITO EMILIANO S.P.A. (in qualità di incorporante di Abaxbank S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Cristiano Caumont Caimi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via della Scrofa n. 57. –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già Equitalia Centro S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Cecchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Barberini n. 12.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 323/08/2016, depositata in data 8 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Cartella di pagamento IRES 1. In data 6 luglio 2010, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Centro S.p.A.), Agente della riscossione per la Provincia di Reggio Emilia, notificava alla Credito Emiliano S.p.A. (in qualità di incorporante di Abaxbank S.p.A.) la cartella esattoriale n. 09520100048043256, recante iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 4.185.476,21, eseguita ai fini IRES per l'anno d’imposta 2004.

2. Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Reggio Emilia, nella sola parte in cui veniva richiesto il pagamento del compenso della riscossione ex art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, pari al 4,65% del debito iscritto a ruolo, per il caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella (€ 185.976,46), e al 9% per il caso di pagamento oltre tale scadenza ( €359.954,45); si costituiva in giudizio anche l’Agente della riscossione, chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento medio temporedegli importi pretesi.

3. La C.t.p., con sentenza n. 279/01/2011, accoglieva il ricorso della società contribuente, annullando la cartella impugnata nella parte relativa alle somme richieste a titolo di riscossione.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agente della riscossione dinanzi la C.t.r. dell’Emilia-Romagna; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 323/08/2016, depositata in data 8 febbraio 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Agente della riscossione, condannando la società al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emila-Romagna, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Centro S.p.A.) ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 per la quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286 e, successivamente, dall’art. 32, comma primo, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha concluso per la natura retributiva, anziché sanzionatoria, del compenso della riscossione (non attribuendo rilevanza ai plurimi profili, evidenziati dalla società, che depongono in quest’ultimo senso), così poi ritenendo applicabile retroattivamente il regime in materia introdotto nell’anno 2006 a fatti imponibili (posti a base della cartella di pagamento impugnata) attinenti all’anno d’imposta 2004. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/199, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito con L. n. 286/2006 e, successivamente, dall’art. 32, comma primo, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, per violazione degli artt. 53 e 97 Cost.» la società contribuente propone questioni di legittimità costituzionale della normativa in oggetto per contrasto con l’art. 3 Cost., nella misura in cui l’aggio si applica o meno a seconda del momento in cui l’agente della riscossione ha proceduto, sulla base di una valutazione discrezionale, alla notifica della cartella, l’art. 53 Cost., in quanto la previsione di un compenso della riscossione non è parametrata alla capacità contributiva ma, esclusivamente, agli importi oggetto di riscossione, e l’art. 97 Cost., dato che il versamento del compenso non è diretto a retribuire alcun servizio aggiuntivo oltre alla notifica della cartella e, quindi, anziché contribuire al miglioramento dell’efficienza amministrativa, si traduce in un ulteriore aggravio nei confronti del contribuente.

2. Va premesso che, in data 9 febbraio 2024, la società contribuente Credito Emiliano Holding S.p.A. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. In particolare, deduceva come, sulla questione di diritto oggetto del giudizio, si fosse successivamente formato un orientamento, ad oggi consolidato, volto a dare della norma in esame un’interpretazione di segno contrario rispetto a quella rappresentata nel ricorso; di poi, dava atto che la Suprema Corte si era infatti espressa in più occasioni nel senso di riconoscere ai compensi della riscossione natura (non sanzionatoria, né di remunerazione delle specifiche attività di riscossione poste in essere in ciascun procedimento, bensì) di copertura dei costi dell’attività di riscossione complessivamente svolta dall’Agente della Riscossione come da Cass. 21 aprile 2023, n. 10809). 2.1.

Instava, per le medesime argomentazioni, affinché si disponesse la compensazione delle spese di lite tanto più che il citato orientamento si era delineato in recepimento dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 giugno 2021 n. 120/2021, pronunciata in epoca successiva alla proposizione del ricorso (2016). L’Agente della riscossione ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di non aderire alla rinuncia e di opporsi alla richiesta di compensazione delle spese.

3. La detta rinuncia importa l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 cod. proc. civ. , senza la necessità di accettazione dell’altra parte: secondo quanto statuito da questa Corte tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (v.Cass.26 febbraio 2015 n.3971; Cass.n.9474 del 2020). In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta con il d.lgs. n.40/2006, tuttavia, la detta statuizione non è più necessitata potendo il giudice discrezionalmente negarla. Nel caso in esame, in considerazione dell’essere stata la questione agitata in giudizio decisa dalla Corte, con orientamento oramai pacifico, in epoca successiva alla proposizione del ricorso,va disposta la compensazione delle spese del