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Ordinanza — n. 9224/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to tax debt cancellation by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost interest in the litigation after the tax authority cancelled the underlying debt. Although the opposing party filed a late counter-appeal, the appellant had already requested to terminate the proceedings due to the debt's cancellation. The Court ruled that this loss of interest extinguished the requirement for standing under Article 100 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant demonstrates a subsequent lack of interest in the litigation, thereby extinguishing the condition of standing required for the action.

Parole chiave

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lack of interest standing requirement tax debt cancellation inadmissible appeal cessation of proceedings opposizione al precetto esecutivo ammortamento del prestito iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nr. 3 e nr. 5 c.p.c.
Contro questa sentenza il Maffei ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in due distinti profili di censura, così rubricato: Art. 360, nr.
Art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dpr 600/73
5: A)violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dpr 600/73, come modificato dall’art.
Art. 140 c.p.c.
223 del 4.7.2006, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; B)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
Art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 100 c.p.c.
Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell’azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 140 c.p
223 del 4.7.2006, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; B)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
art. 100 c.p
Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell’azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22725/2022
Rileva la Corte che l a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 22725/2022, Cass.
Cass. n. 21757/2021
22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass.n.
Cass. n. 25625/2020
Cass. n. 14546/2019
25625/2020, Cass. n. 14546/2019).
Cass. 34544/2021
Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after voluntary payment under simplified settlement scheme.
Cass. n. 13923/2019
34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass.
Cass. n. 21732/2018
13923/2019, Cass. n. 21732/2018).
Cass. n. 25228/2022
Cass. n. 25228/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022
25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass.
Cass. n. 23408/2021
16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
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Testo completo

ricorso iscritto al n. 23025/2016 R.G. proposto da SALVATORE MAFFEI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Anton Giulio Barrili n. 49 presso lo studio dell’avv. Daniel De Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Freda -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Grilletto (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: giovannigrilletto@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1631/2016 depositata il 23 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Maffei impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti da Equitalia Sud s.p.a. sul presupposto del mancato pagamento delle somme portate da due cartelle esattoriali di cui il predetto contribuente lamentava l’omessa notificazione. La Commissione adìta respingeva il ricorso con decisione successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con sentenza n. 1631/2016 del 23 febbraio 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente.

Contro questa sentenza il Maffei ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in due distinti profili di censura, così rubricato: Art. 360, nr. 3 e nr. 5: A)violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dpr 600/73, come modificato dall’art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4.7.2006, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; B)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante Equitalia Sud s.p.a., ha resistito con controricorso spedito per la notificazione a mezzo a mezzo del servizio postale in data 30 giugno 2017, ben oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 27 settembre 2016.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine stabilito dal predetto articolo, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, rendendo noto e documentando di aver ottenuto dall’Agenzia delle Entrate lo sgravio delle cartelle di pagamento poste a base dell’ impugnat o preavviso di iscrizione ipotecaria, il Maffei ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

La controricorrente nulla ha osservato sul punto. Rileva la Corte che l a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass.n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019). Nel caso di specie, la descritta situazione non ricorre, non avendo Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. aderito all’istanza formulata dalla controparte.

Fermo quanto precede, è però indubbio che con l’avanzata richiesta il Maffei abbia manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell’azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018). Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, non avendo Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. svolto rituale attività difensiva in questa sede, stante la già evidenziata tardività del suo controricorso.

Non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, essendo la citata norma insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ragione del suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Trib