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Decreto — n. 9152/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days. The court declared the appeal extinguished under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 9152/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the taxpayer, had not responded to the court's proposal to settle the case by the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit judgment definition proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
CATANZARO n.1842/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
CATANZARO n.1842/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.531/2023 R.G. proposto da : CRISPINO PIETRO, elettivamente domiciliato in COSENZA P.ZZA M. QUINTIERI, 14, presso lo studio dell’avvocato TROMBETTA FRANCESCO (TRMFNC76M16D086E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAIELLA DMENICO (FLLDNC85B01D086A) -ricorrente- contro COMUNE DI MANGONE, REGIONE CALABRIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n.1842/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 6 febbraio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d