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Ordinanza — n. 9150/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice validity, ruling notification to bankruptcy trustee does not bar prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9150/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a tax authority's decision regarding the validity of a payment notice. The court found that notifying the bankruptcy trustee instead of the bankrupt individual did not invalidate the act or prevent the taxpayer from raising prescription defenses. Consequently, the lower court's dismissal of the taxpayer's argument was overturned, and the case was remanded for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.lgs. 546/1992; Art. 18 d.p.r. 445/2000; Art. 357 cod. pen.: Notification of an impository act to a bankruptcy trustee, rather than the bankrupt individual, does not invalidate the act nor preclude the individual from asserting prescription defenses upon their return to assets.

Parole chiave

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tax prescription defense bankruptcy trustee notification invalidity of tax act impository act validity remand to tax court notificazione viziata notifica delle Intese prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.lgs. 546/1992
Art. 18 d.p.r. 445/2000
Art. 357 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2857/22
Cass. 26127/19
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELISABETTA DELL’OLIO, rappresentata e difesa dall’avv. Liana Di Molfetta; - ricorrente – Contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Martucci; - controricorrente – Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 850/05/15, depositata il 21 aprile 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa ad un’intimazione di pagamento.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 32, d.lgs. nn. 546/1992, 18, d.p.r. n. 445/2000 e 357, cod. pen., asserendosi che erroneamente la CTR aveva accertato l’avvenuta notifica della prodromica cartella in data 28.2.2005, in quanto dalla matrice della notifica prodotta non si evincerebbe l’avvenuta notifica in capo alla contribuente, ed anzi risulterebbe la notifica in capo ad altro destinatario ed in altro luogo. Essa poi era costituita da una mera fotocopia. 1.1. Il motivo è fondato perché, di là dall’indicazione delle norme denunciate e dall’inquadramento della notifica come “inesistente”, ciò che viene affermato è che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la notifica idonea a porre la contribuente nella condizione di conoscere l’esatta pretesa tributaria e difendersi.

Tuttavia, dal controricorso si ricava che la notifica venne effettuata nei confronti del curatore fallimentare, quindi senz’altro soggetto diverso dalla contribuente ed a un indirizzo diverso dalla sua abitazione, e purtuttavia legittimato a ricevere l’atto in pendenza della suddetta procedura, il che non inficia minimamente la validità dell’atto medesimo. Orbene risulta incontestato, che la cartella si riferiva proprio all’anno d’imposta in cui venne dichiarato il fallimento (IRPEF 1998), intervenuto infatti – come dichiara la stessa Equitalia Sud, in data 16/10/1998.

Ora la notifica dell’atto impositivo, se riferita agli anni precedenti od a quello in corso al momento della declaratoria di fallimento, deve avvenire nei confronti sia del curatore fallimentare che del fallito, ma non con l’effetto che la notifica solo al primo determini la nullità dell’atto (Cass. 2857/22; 26127/19), sibbene con la conseguenza che il fallito cui l’atto non venne notificato, tornato in bonis, può far valere le sue ragioni indipendentemente dalla data di notifica del precedente atto, ed a partire da quella di notifica del successivo atto effettuato a sue mani.

Ne discende che erroneamente, proprio ritenendo che la notifica del 2005 avesse posto la contribuente in condizioni di difendersi tempestivamente, la CTR ha considerato preclusa l’eccezione di prescrizione del tributo, a fronte della notifica del primo atto, cioè l’impugnata intimazione di pagamento, avvenuta anch’essa pacificamente il 7 agosto 2012.

2. Alla luce di quanto precede gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite. P. Q. M. La Corte accogli il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione