Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9142/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal against land tax assessment due to insufficient motivation regarding specific property characteristics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9142/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially accepted Giorgio Argenti's appeal against the Italian Revenue Agency's land tax assessment notice. The lower court had rejected the claim, arguing the notice was adequately motivated by citing a general market value shift in the microzone. The Supreme Court ruled that the notice failed to explain how specific building characteristics and urban context influenced the individual property's classification, violating statutory motivation requirements. Consequently, the lower judgment was quashed, and the case was remanded for a full merits review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004; Art. 8, comma 7, D.P.R. n. 138/1998: An administrative notice for land tax reclassification is invalid if it merely cites general microzone value shifts without detailing how specific building features and urban context concretely affected the individual property's classification.

Parole chiave

Generato dall'IA
land tax reclassification insufficient administrative motivation microzone value assessment building characteristics relevance urban context justification Cassation quashing tax appeal procedure aumento della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
12; -controricorrente – Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Carenza motivazione avviso avverso la sentenza n.
Art. 8, comma 7, D.P.R. n. 138/1998
Art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022).
Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1543 del 23/01/2020
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 28317/2021 — snciv
Cassation Court dismisses tax agency appeal for lack of specific motivation regarding cadastral reclassification.
Ordinanza — n. 24819/2021 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against tax assessment for insufficient individualized reasoning in cadastral reclassification. The court rejects the argument that general zone-wide data suffices for specific property revaluation. The decision emphasizes the requirement for individualized assessment under cadastral law. The ruling upholds the lower court's finding of inadequate motivation. The outcome confirms the need for specific factual analysis in cadastral disputes. The judgment clarifies the limits of general zone data in tax assessments. The decision reinforces the principle of individualized reasoning in cadastral proceedings. The court finds the administrative act flawed due to lack of specific justification. The ruling establishes that general zone averages cannot replace individual property analysis. The judgment affirms the necessity of detailed factual reasoning in cadastral cases.
Ordinanza — n. 989/2023 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal for lack of motivation regarding cadastral rent revision.
Ordinanza — n. 37236/2022 — snciv
Italian Supreme Court quashes tax court ruling for insufficient individualized reasoning on cadastral reclassification.
Ordinanza — n. 15123/2022 — snciv
Italian tax court annuls regional commission ruling on property reclassification due to insufficient statutory motivation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 2 8954 / 20 1 8 propost i da: GIORGIO ARGENTI, nato a Roma il maggio 1951 eresidente in Roma, alla Via Labicana n. 45 (C.F.: RGNGRG5LE23H501D), rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Argenti ( C.F.: RGNCRL51E23H501C ; pe c: carloaœenti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Labicana n. 45(fax: 06.70490287 ) , come da delega in calce al ricorso(Avv. Carlo Argenti); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento rettifica rendita catastale – Art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 – Carenza motivazione avviso avverso la sentenza n. 1395 / 0 4 / 20 1 8 emessa d a l la C TR Lazio in data 05/03/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 26158/54/2015 con la quale la CTP di Roma aveva parzialmente accolto (ritenendo che l’Ufficio non avesse giustificato il classamento impugnato provando le eventuali modifiche occorse all’immobile ed al relativo contesto urbano) il ricorso di Argenti Giorgio avverso un avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. 30.12.2004, n. 311, di un’unità immobiliare sita nel Comune di Roma.

2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che l’appello era stato tempestivamente proposto, essendo stato avviato alla notifica il 10 giugno 2016 (come si evinceva dal timbro postale apposto a margine dell’elenco degli atti messi a disposizione dall’Agenzia), che l’avviso impugnato era adeguatamente motivato, anche avuto riguardo allo scostamento superiore al limite del 35%, che la richiesta del Comune di Roma (intervenuta con deliberazione n. 5 dell’11.10.2010), indirizzata all’Agenzia del Territorio, di procedere alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site anche nella microzona n. 7 era successiva alla variazione dell’Ufficio della rendita proposta (avvenuta il 14.10.2009) e che la CTP erroneamente aveva ritenuto insussistenti i presupposti per avviare la procedura di revisione.

3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Argenti Giorgio sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non aver la CTR considerato che il timbro, privo peraltro di data, apposto sull’atto di appello a lui notificato non risultava essere riconducibile alle Poste Italiane e che la data del 10.6.2016, identificata dalla Commissione come quella in cui era stato avviato a notifica l’atto di gravame, risultava apposta a penna. 1.1.

Il motivo è inammissibile. In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. p roc . civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

Ragion per cui il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, censurare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e non già una violazione di legge o, come nella specie, un vizio motivazionale. 1.2. In ogni caso, il ricorrente non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nel rilevare, sulla base del timbro postale apposto a margine dell’elenco degli atti messi a disposizione dall’Agenzia, che l’atto di appello era stata tempestivamente avviato a notifica il 10 giugno 2016. Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31879 del 27/10/2022).

Orbene, il ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, il timbro apposto sul predetto elenco che, a suo dire, sarebbe privo di data e non riconducibile alle Poste Italiane, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare le sue doglianze. Né si è peritato almeno di allegare al ricorso l’elenco con il relativo timbro.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto erroneamente, a suo dire, che l’appello dell’Agenzia delle Entrate contenesse specifici motivi di impugnazione. 2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, sempre in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se lo stesso contenesse una doglianza specifica in ordine all’affermazione della CTP secondo cui l’Ufficio non aveva assolutamente motivato perché tale intervento (di riclassamento) debba essere di tre classi, anziché di una .

3. Con il terzo motivo ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 7.8.1990, n. 241, 7 l. 27.7.2000, n. 212 e 1, comma 335, l. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato fosse sufficientemente motivato. 3.1.Il motivo è fondato. In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex antele ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022). L'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 1543 del 23/01/2020).

Invero, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono e del fatto che tali parametri non risultano evocati nella sentenza impugnata in quanto estranei alla motivazione dell’avviso, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. La circostanza che l’orientamento di questa Sezione in ordine alla questione principale sottesa al terzo motivo si è consolidato tra il 2019 e il 2020 giustifica la compensazione integrale delle spese dell’interogiudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originar