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Ordinanza — n. 9132/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against late filing by ruling new document production is not an inadmissible new exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9132/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Leonardo Benagiano's appeal against the Lazio Tax Court's dismissal of his late-filed tax assessment notice. The lower court had deemed the submission inadmissible under Article 22 of D.Lgs. 546/1992, while the taxpayer argued it constituted a valid defense rather than a new exception. The court ruled that producing the original or copy of the assessment notice in the appeal stage is permissible as a mere defense, thereby overturning the lower court's application of preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 4; Art. 22, comma 5; Art. 58, comma 2 of D.Lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, the failure to produce the contested assessment notice does not automatically render the appeal inadmissible if the document is produced in the second instance as a mere defense to refute the opposing party's claims, rather than as a new procedural exception.

Parole chiave

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tax appeal admissibility late filing sanction new document production procedural preclusion tax assessment notice second instance defense D.Lgs 546/1992 opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 4 of D.Lgs. n. 546/1992
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs.
Art. 22, comma 5 of D.Lgs. n. 546/1992
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs.
Art. 58, comma 2 of D.Lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 20612 del 12/10/2016
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011
546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011; conf.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021).
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 2 3571 / 20 21 propost i da: Leonardo Benagiano, nato a Roma il 24.11.1966 ( C.F. : BNG LRD 66S24 H501K)ed ivi residente in Largo dell'Olgiata n. 15, Isola 30 02, CAP 00123, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal Prof. Avv. Roberto Ferri del Foro di Roma (C.F.:FRRRRT57A18M082T) e presso di questi elettivamente domiciliato,in Roma - 00183, alla Via I pponio n. 8 ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 791 / 17 / 20 21 emessa d a l la C TR Lazio in data Avviso accertamento variazione classamento unità immobiliare – Tardivo deposito atto impugnato 10/02/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Benagiano Leonardo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la variazione del classamento di un’unità immobiliare sita in Roma.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente depositato l’atto impugnato.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che la possibilità di produrre l’avviso di accertamento tardivamente in sede di gravame era precluso dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Benagiano Leonardo sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod.p roc. civ., per non aver la CTR considerato che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta solo nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 citato, e non anche di quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc.civ., per aver la CTR ritenuto preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di gravame.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.Di recente, questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018) ha avuto modo di chiarire che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell'articolo citato.

L'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione applicabile ratione temporis) elenca i requisiti del ricorso, tra i quali l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda (art. 18, comma 2, lett. d), e prevede, a pena di inammissibilità, la mancanza di tale requisito. L'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sempre nella versione applicabile ratione temporis) recita testualmente: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale».

Analoga sanzione di inammissibilità non è comminata, invece, per il deposito del fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti prodotti, in originale o fotocopia (art. 22, comma 4). Il semplice tenore letterale delle menzionate disposizioni impone di ritenere che la sanzione dell'inammissibilità è comminata dalla legge esclusivamente:

a) per l'incompletezza del ricorso, perché manca di una delle indicazioni di cui all'art. 18, comma 2, e specificamente, dell'indicazione degli estremi dell'atto impugnato;

b) per il mancato deposito dell'originale del ricorso notificato ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Nessuna sanzione di inammissibilità è comminata dalla legge per il mancato deposito del fascicolo con i documenti indicati in ricorso e, segnatamente, della copia dell'atto impugnato, come anche affermato dalla S.C.: «in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato» (così Cass. n. 18872 del 07/09/2007; conf.

Cass. n. 4431 del 24/02/2010; si vedano, altresì, Cass. n. 21509 del 20/10/2010; Cass. n. 3456 del 12/02/2009). 3.1. In senso contrario, non può condividersi l’impostazione difensiva dell’Agenzia (a tenore della quale, qualora il giudice non ritenga opportuno concedere un termine al ricorrente per l’allegazione dell’atto impugnato, tale allegazione dovrebbe avvenirespontaneamente da parte del medesimo ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, pena la sua inammissibilità), atteso che nel processo tributario il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso.

Invero, l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti edocumenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 20612 del 12/10/2016). 3.2. E’ altresì errata l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui sarebbe preclusa la possibilità per il contribuente di allegare per la prima volta la copia dell’atto di accertamento in sede di gravame.

Invero, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito persino alla parte rimasta contumace in primo grado di produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021). Va, pertanto, ribadito il principio per cui la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di