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Ordinanza Interlocutoria — n. 9122/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new term pending resolution of related precedent question on tax assessment motivation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9122/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to a new term rather than adjudicating the five grounds of appeal. The appellant argued the Regional Tax Commission failed to properly motivate its decision regarding a property assessment revision and ignored expert evidence. The court deferred judgment because a related precedent question concerning the motivation of a specific tax notice had already been remitted for public hearing in a prior order.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4; Art. 375 c.p.c.: When a cassation appeal relies on a precedent question already remitted for public hearing, the court must remand the case to a new term pending the resolution of that question.

Parole chiave

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interlocutory order remand to new term precedent question tax assessment motivation cassation procedure public hearing nomofilactic relevance stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 375 c.p.c.
23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, conrilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod.
art. 375 cod. proc. civ
23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, conrilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22196 del 24/7/2023
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione posta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 22196 del 24/7/2023, già rinviata in pubblica udienza.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23758-2017proposto da: DI MEGLIO EDDA, rappresentata e difes a dall’Avvocato GAETANO OTTATO giusta procura in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1857/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a l’1/3 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2024 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Edda Di Meglio propon e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.22531/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso l’atto di classamento proposto per le unità immobiliari di sua proprietà site nel Comune di Forio d’Ischia; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;

CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 legge 7.8.1990 n. 241 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’«omessa motivazione del provvedimento di revisione del classamento degli immobili della ricorrente», che non era stato peraltro mai notificato alla stessa, prima dell’atto di accertamento ICI del Comune di Forio, relativamente ad una procedura DOCFA avente ad oggetto anche ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, oltre che per sopraelevazione e costruzione di unità a destinazione abitativa; 1.3.con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omesso esame della «relazione di perizia comparativa ... prodotta da parte ricorrente»; 1.4.con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al contenuto della «perizia asseverata tempestivamente depositata agli atti dalla ricorrente» sulla scorta di circostanze fattuali già dedotte nel giudizio di primo grado; 1.5. con il quinto motivo , infine, la ricorrente denuncia, in rubrica, «irriducibile contraddittorietà della motivazione» della sentenza impugnata; 2.1. questa Corte, con l’ordinanza n. 22196 del 24/7/2023 , ha già rinviato a nuovo ruolo, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024,il ricorso nr. RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, conrilevanza nomofilattica ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamentocatastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione DOCFA relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali; 2.2.è quindi necessario rinviare a nuovo ruolo la causa in attesa della decisione della questione suddetta;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione posta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 22196 del 24/7/2023, già rinviata in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della