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Ordinanza Interlocutoria — n. 9104/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remanded for new hearing due to need to review prior binding judgment facts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9104/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal, ordering the case to be remanded for a new hearing. The agency argued that a prior final judgment had already partially accepted the taxpayer's claim regarding land tax assessment. The court determined that resolving the current appeal requires reviewing the facts and documents of that earlier definitive case.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 360, para. 1, no. 3 cod. proc. civ.: When a cassation appeal relies on a prior judgment passed in res judicata as a basis for violation of law, the court must first acquire the file of that prior proceeding to evaluate the grounds.

Parole chiave

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res judicata prior judgment tax assessment remand for hearing violation of law tempestività della tassazione fiscale istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
L’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione con il primo motivo prospetta la violazione di legge (art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.
Art. 360, para. 1, no. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 96 cod. proc. civ
Ha poi contestato i due motivi di ricorso dell’Agenzia chiedendo comunque il rigetto e la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità aggravata.
art. 2909 cod. civ
L’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione con il primo motivo prospetta la violazione di legge (art. 2909 cod. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15918/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSSI TAFURI ADOLFO MANLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERTO CADLOLO 90, presso lo studio dell’avvocato TORRESI TULLIA (TRRTLL75H41H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7963/2018 depositata il15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di accertamento n. RM0984144/2013, di rideterminazione della classe e della rendita catastale,ai sensi dell’art. 1, comma 355, della l. 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso.

3. Resiste il contribuente con controricorso (integrato da successiva memoria) che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la sentenza era stata notificata con PEC il 20 novembre 2018 mentre il ricorso in cassazione risulta notificato il 15 maggio 2019, oltre il termine breve di impugnazione che scadeva il 19 gennaio 2019. Ha poi contestato i due motivi di ricorso dell’Agenzia chiedendo comunque il rigetto e la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per responsabilità aggravata. Considerato che 1. L’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione con il primo motivo prospetta la violazione di legge (art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in quanto con una prima sentenza (n. 8971/16/16) passata in giudicato si era parzialmente accolto il ricorso del contribuente, con la rideterminazione della rendita. Per valutare i motivi di ricorso risulta necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito e si rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per gliadempimenti.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo; manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo del gi