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Ordinanza — n. 9070/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding the six-month statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9070/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the filing date of March 7, 2016, exceeded the six-month deadline established by Article 327 of the Civil Procedure Code. Although the underlying dispute involved tax collection cartels and issues like prescription and excessive fees, the procedural defect of late submission was fatal. Consequently, the court rejected all substantive arguments without examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; The appeal must be filed within six months of the judgment's publication; failure to meet this statutory deadline renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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late appeal filing six month deadline Civil Procedure Code inadmissible appeal statutory time limit compensazione dei crediti pagamento degli arretrati pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Premesso che il ricorso introduttivo della controversia fu notificato il 7 dicembre 2012, così che al processo trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art.
Art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009
civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a tutti i giudizi introdotti a partire dal 4 luglio 2009, la sentenza del giudice regionale, pubblicata il 25 agosto 2015, fu impugnata con atto già datato 7 marzo 2016, notificato alle controparti il 22 marzo 2016.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a no
art. 327 cod. proc. civ
Premesso che il ricorso introduttivo della controversia fu notificato il 7 dicembre 2012, così che al processo trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8481-2016, proposto da: OFFICINE NICOLETTI DI NICOLETTI GABRIO C. s.a.s., cf. 01045480116, in persona del suo legale rappresentante p.t., NICOLETTI Gabrio, cf. NCLGBR48D28I449G, con domicilio digitale alla pec ; ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; controricorrente e ricorrente incidentale CONTRO EQUITALIA NORD s.p.a., cf.07244730961, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso Cartelle di pagamento RGN 8481/2016 Consigliere rel.

Federici la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. Ersilio Gavino e Giovanni Calisi; controricorrente CONTRO CAMERA DI COMMERCIO DI LA SPEZIA, in persona del legale rappresentante p.t.; intimata Avverso la sentenza n. 8 93 / 0 1 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25 agosto2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 6 ottobre2023 dal Consigliere dott. Francesco Federici ; Rilevato che La società e Nicoletti Gabrio, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della prima, hanno impugnato la sentenza n. 893/01/2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dai medesimi ricorrenti avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso introduttivo dei contribuenti.

La controversia sorge per l’impugnazione di 24 cartelle di pagamento, emesse nel lasso temporale compreso tra il 2008 ed il 2012, di cui la società aveva contestato la notifica, oltre che, nel merito, la prescrizione della pretesa erariale, l’eccessiva onerosità in ragione degli aggi applicati, l’illegittimità dei ruoli. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia rigettò il ricorso con sentenza n. 149/03/2013, rilevando peraltro la carenza di legittimazione attiva in proprio del Nicoletti Gabrio, costituitosi solo quale legale rappresentante della società.

L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ribadito il difetto di legittimazione del Nicoletti, in proprio, perché RGN 8481/2016 Consigliere rel. Federici costituitosi solo in secondo grado. Ha ritenuto poi infondati tutti i motivi con cui era stata denunciata la illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado, con riguardo al difetto di notificazione delle cartelle di pagamento, al loro vizio di motivazione, all’omesso accertamento sulla decadenza dalla pretesa erariale, all’intervenuta prescrizione dei crediti erariali, alla eccessiva onerosità degli aggi applicati, alla nullità del ruolo.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a sette motivi, cui hanno resistito con controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord, quest’ultima illustrando le sue difese anche con memoria, mentre la Camera di Commercio di La Spezia è rimasta intimata. All’esito dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dai controricorrenti, che, se fondata, assorbirebbe ogni ragione d’esame dei motivi di ricorso.

L’eccezione è fondata. Premesso che il ricorso introduttivo della controversia fu notificato il 7 dicembre 2012, così che al processo trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a tutti i giudizi introdotti a partire dal 4 luglio 2009, la sentenza del giudice regionale, pubblicata il 25 agosto 2015, fu impugnata con atto già datato 7 marzo 2016, notificato alle controparti il 22 marzo 2016. Ne deriva che la notifica è stata attivata oltre il termine semestrale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ., che è decorso il 29 febbraio 2016.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.RGN 8481/2016 Consigliere rel. Federici Il ricorso incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito. All’esito del giudizio le spese processuali, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti delle parti che hanno resistito con controricorso, mentre nulla va liquidato in favore della Camera di Commercio, rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.Condanna i ricorrenti a rifondere in favore della Agenzia delle entrate e di Equitalia Nord spa le spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano, per l’Agenzia delle entrate, in € 5.800,00 oltre spese prenotate a debito , e , per Equitalia Nord Spa , in € 7.600 ,00 per competenze, € 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a no