Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, ItalServizi 2007 S.r.l., did not act within the timeframe set by the lower court, while the opposing party, the Revenue Agency, contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally renounces the appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days legally renounces the cassation appeal, causing the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30165/2022 R.G. proposto da : ITALSERVIZI 2007 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell’avvocato SCORDINO DOMENICO (SCRDNC66A23H224X) rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIELLO WALTER (MRLWTR73P10A509V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n.2131/2022 depositata il 11/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 26 gennaio 2024 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debi