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Ordinanza — n. 9040/2024 — snciv Generato dall'IA

Court quashes tax court ruling allowing VAT deduction for objectively non-existent transactions, shifting burden to tax authority to prove fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9040/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision that allowed a company to deduct VAT on invoices for an objectively non-existent transaction. The tax authority argued the transaction was fraudulent and never occurred, while the company claimed it acted in good faith. The court ruled that once an operation is proven objectively non-existent, the taxpayer's subjective good faith is irrelevant, and the burden of proving fraud lies solely with the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 206/2009; Art. 2080 c.c.: When a tax authority contests a VAT deduction for an objectively non-existent operation, it bears the burden of proving the operation never occurred and the taxpayer's fraud, as the taxpayer's good faith is irrelevant once objective non-existence is established.

Parole chiave

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objectively non-existent operation VAT deduction fraud burden of proof tax authority subjective good faith irrelevance tax court cassation irregolarità finanziarie truffa in materia di prestazioni reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 206/2009
20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 2080 c.c.
art. 2697 cod. civ
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR), dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.
art. 654 cod. proc. pen
74 e dell’art. 654 cod. proc. pen., per avere la CTR dato soverchia rilevanza alle emergenze del processo penale, sacrificando, nel contempo, gli elementi indiziari forniti dalla difesa erariale e valorizzati dal giudice di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28628 del 18/10/2021
Cass. n. 18118 del 14/09/2016
Cass. n. 18118 del 14/09/2016).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5002/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro La Glace Real Estate s.r.l.in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n. 1, presso lo studio dell’avv. Guglielmo Maisto (PEC: g.maisto@pec.maistoeassociati.it), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 921/01/16, depositata il 14 luglio 2016. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Operazioni oggettivamente inesistenti.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1.

Con sentenza n. 921 / 01 /1 6 del 14 / 0 7 /201 6 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da La Glace Real Estate s.r.l. in liquidazione (di seguito La Glace) avverso la sentenza n. 1901/07/14della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avversodue avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2007 e 2008. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi avevano negato la sussistenza del diritto della società contribuente di detrarre l’IVA concernente due fatture in acconto ricevute da Il Convento s.r.l., per un importo di euro 600.000,00 ciascuna, attenendo dette fatture ad operazione oggettivamente inesistente. 1.2.

Le suddette fatture erano state rilasciate in forza di una convenzione preliminare stipulata,in data 14/12/2007, da La Glace con Il Convento s.r.l. (società ritenuta mera cartiera) e avente ad oggetto la compravendita di un complesso immobiliare nel Comune di Moncalieri. Detto contratto si sarebbe risolto per avveramento della condizione risolutiva in esso prevista, vale a dire il mancato ottenimento dei permessi edilizi entro il 31/12/2008. 1.3. La CTR accoglieval’appello proposto da La Glace evidenziando che:

a) costitui va circostanza incontroversa che la condotta de Il Convento s.r.l. era fraudolenta, avendo la società omesso di versare l’IVAe retrocedendola in favore di Massimo Feira, Riccardo Sartoris e Maurizio Geninat Cosatin, commercialisti che avevano patrocinato l’affare;

b) l’acquirente La Glace, peraltro, non era partecipe della condotta fraudolenta de Il Convento s.r.l., come dedotto anche dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e confermato dal giudice penale;

c) il consiglio di amministrazione de La Glace, che aveva deliberato il compimento dell’affare, non era consapevole, nei due terzi dei suoi componenti, della frode perpetrata da Il Convento s.r.l. (ne Cons. est. G.M. Nonno era, infatti, consapevole il solo Massimo Feira, ma non vi era prova che lo fossero gli altri due componenti Marco Antonio Conta e Santa Monaco);

d) non vi era nemmeno la prova che detti due componenti avrebbero potuto rendersi conto, utilizzando la diligenza loro richiesta e tenuto conto degli elementi addotti da AE, dell’esistenza della frode, in ragione del fatto che l’operazione doveva ritenersi normale e non antieconomica;

e) nemmeno emergeva dagli atti che il socio di riferimento di La Glace (la società MEC s.p.a., riconducibile al suo socio di maggioranza Bonsignore) fosse a conoscenza o avrebbe potuto conoscere lo schema fraudolento dell’operazione.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.

3. La Glace resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR), dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell’art. 654 cod. proc. pen., per avere la CTR dato soverchia rilevanza alle emergenze del processo penale, sacrificando, nel contempo, gli elementi indiziari forniti dalla difesa erariale e valorizzati dal giudice di primo grado. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR valorizzato solo taluni elementi e sacrificando quelli forniti dall’Amministrazione finanziaria.

2. Il primo motivo è fondato nei termini di cui si dirà, mentre il secondo resta assorbito.Cons. est. G.M. Nonno 2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 18/10/2021;

Cass. n. 18118 del 14/09/2016). 2.2. Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha posto in discussione né il carattere fraudolento dell’operazione posta in essere da Il Convento s.r.l. (ritenuto incontroverso: pag. 13, punto 2.3. della sentenza impugnata), né la contestazione di oggettiva inesistenza dell’operazione da parte di AE ( la circostanza risulta dalle difese di entrambe le parti per come riportate dal giudice di appello), non offrendo una diversa qualificazione giuridica della fattispecie. 2.3. Se, pertanto, si parte dall’assunto che l’operazione intercorsa tra Il Convento s.r.l. e La Glace sia oggettivamente inesistente, non può che concludersi per l’erroneità della sentenza impugnata, laquale ha affermato la sussistenza del diritto di La Glace alla detrazione dell’IVA in ragione dell’insussistenza dell’elemento soggettivo: circostanza, quest’ultima, del tutto irrilevante in materia di operazioni oggettivamente (e non solo soggettivamente) inesistenti. 2.3.1.

In altri termini, la CTR ha ragionato come se l’operazione contestata sia da considerarsi solo soggettivamente inesistente e, quindi, come se la stessa sia stata realmente posta in essere da La Glace, sebbene con un soggetto diverso da Il Convento(e non meglio identificato): circostanza che non emerge in alcun modo dalla stessa narrazione dei fatti per come effettuata nella sentenza impugnata.Cons. est. G.M. Nonno 2.4. Il complessivo difetto qualificatorio della fattispecie sottoposta alla sua attenzione da parte della CTR induce questa Corte alla cassazione della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio previamente verificare – in base agli elementi di fatto acquisiti – se l’operazione contestata da AE integri effettivamente un’operazione oggettivamente inesistente ovvero se il carattere fraudolento della stessa, più volte segnalato dal giudice di appello, induca ad una diversa qualificazione della stessa (a mero titolo esemplificativo, potrebbe ritenersi che l’operazione, effettiva e reale, sia stata posta in essere al solo fine di ottenere un risparmio di imposta).

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributar