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Ordinanza — n. 9033/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal ruling for failure to justify fee reduction below tariff minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Tribunal's decision awarding the appellant €5,500 in legal fees. The appellant argued the tribunal lacked sufficient reasoning for reducing fees below the statutory minimums. The court held that judges must provide specific justification when deviating from tariff parameters to ensure transparency and allow for effective review.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In proceedings for the liquidation of legal fees, the judge cannot make a global determination below the requested amount without providing adequate reasoning for the elimination or reduction of specific items, ensuring the assessment conforms to the tariff and case files.

Parole chiave

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tax tribunal fees legal fee liquidation tariff minimums judicial motivation cassation quashing lite in materia di tariffa contenzioso tributario spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 15 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure
55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 1, n. 4 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 118, comma 1 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 111, comma 6 of the Code of Civil Procedure
Art. 24 of the Constitution

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 44040/2009
Cass. n. 20604/2015
44040/2009, Cass. n. 20604/2015, Cass.
Cass. n. 12537/2019
20604/2015, Cass. n. 12537/2019 e Cass.
Cass. n. 25788/2020
Cass. n. 89/2021
Cass. n. 19989/2021
Cass. n. 31884/2018
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16525/2019R.G. proposto da Mauro Pancrazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Polisi e Paolo Stravino, elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Roberto Diddoro, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 9970/06/20 18, depositata il 19.11.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE -La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da Mauro Pancrazio avverso l’avviso di intimazione, per IRAP e IVA, in relazione all’anno Oggetto: Tributi 2007, con riferimento all’accertamento effettuato nei confronti della Giocomania s.a.s., di cui il Mauro era socio accomandante, disponendo la compensazione delle spese; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Mauro con riferimento al capo relativo alla compensazione delle spese, condannando l’Ufficio, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 5.500,00 (di cui euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il secondo grado del giudizio), oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore costituito; - Mauro Pancrazio impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 91 cod. proc. civ., 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., sostenendo chela CTR si è discostata, nella liquidazione delle spese, dai parametri previsti dal citato regolamento; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 5465 del 1992, 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo la CTR illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dai parametri dettati in tema di liquidazione delle spese processuali, non rispettando neppure i minimi tariffari; -il primo motivo è fondato;- questa Corte ha precisato che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. n. 44040/2009, Cass. n. 20604/2015, Cass. n. 12537/2019 e Cass. 25788/2020); - sebbene il giudice non sia vincolato alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nella tariffa, dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo, la motivazione è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (ex multis, Cass. n. 89 del 2021; n. 19989 del 2021); - dalla sentenza impugnata non si evince quali siano i parametri in base ai quali la CTR ha quantificato il compenso professionale, in considerazione della data di ultimazione del mandato difensivo (cfr.

Cass. n. 31884/2018), e non viene spiegato per quale motivo si è ritenuto di liquidarlo al di sotto dei valori tariffari minimi stabiliti in relazione al valore della controversia; - l’esame del secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo; - in conclusione, va accolto il primo motivo d i ricorso , assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo d i ricorso , a ssorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio