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Ordinanza — n. 9031/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding private postal notification validity for judicial acts under specific legislative regimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that had partially accepted a taxpayer's claim regarding tax income. The taxpayer argued that the lower court's decision was invalid because the tax authority had used a private postal operator without a special license to serve a judicial appeal, which the authority claimed was permissible under transitional rules. The court held that private postal operators lacking a special license cannot validly serve judicial acts, rendering the notification null and the appeal untimely. Consequently, the lower court's judgment was annulled, and the tax authority's appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. 261/1999; Art. 5 d.lgs. 261/1999: Private postal operators without a special license cannot validly serve judicial acts, rendering such notifications null and the subsequent appeal untimely.

Parole chiave

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judicial notification validity private postal operator license tax appeal timeliness nullity of service transitional legislative regime inchiesta per sottrazione d'imposta reddito non dichiarato ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 of D.Lgs. n. 261/1999
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, D.
Art. 5, comma 1 of D.Lgs. n. 261/1999
36 del d.lgs. 546/1992 con riferimento all’art.
D.L. n. 58 of 31 March 2011
Law n. 124 of 2017
Art. 382, third comma of the Civil Procedure Code
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata ex art. 382, terzo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 299 of 10/01/2020
Cass. n. 25521 of 12/11/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8199/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro PUGLISI ANTONIO, –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZIONE STACCATA CALTANISSETTA n. 4081/21/2015, depositata in data 28 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alessandro Pepe, ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso con l’assorbimento dei restanti. Rilevato che: Avv. Acc. IRPEF1. In data 2 gennaio 2008 Antonio Puglisi riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. RJC01T200641, relativo all’anno d’imposta 2005. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Enna – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato, pari ad € 19.821,00, in € 2.735.545,00 per l’anno di imposta oggetto di contestazione.

La rettifica originava dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della “New Centre s.r.l.” a seguito della quale era stato constatato che i soci, tra cui Antonio Puglisi, avevano effettuato versamenti a favore della predetta società per l’importo di € 325.947,80. In particolare, a fronte del reddito dichiarato par ad € 19.821,00, risultavano versamenti extraconto per € 1.692.856,00 nonchè ulteriori prelevamenti ed ulteriori versamenti.

2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela e, successivamente, ulteriore istanza di accertamento con adesione; l’Ufficio, in autotutela, annullava l’avviso di accertamento di cui è causa ed emetteva, sulla base dei medesimi indici di capacità contributiva, nuovo avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. RJC01T200076, rideterminando il reddito sintetico imponibile in misura pari a € 660.775,00.

3. Avverso il nuovo avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Enna; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.

4. La C.t.p., con sentenza n. 536/3/11, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il reddito sintetico imponibile in € 467.575,00.

5. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; non si costituiva il contribuente, il quale, però, proponeva anch’esso proprio appello, per il quale si costituiva l’ufficio chiedendone il rigetto.

6. La C.t.r. adita rigettava, con sentenza n. 4081/21/2015, depositata in data 28 settembre 2015, il gravame dell’ufficio e, con sentenza n. 3784/21/2015, depositata in data 4 settembre 2015, quello del contribuente; in entrambi i casi, compensava le spese di lite.

7. Avverso la sentenza n. 4081/21/2015 della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., facendo uso retroattivo della legge, ha applicato il Decreto- legge n. 58/2011, entrato in vigore il 30/04/2011, a notifiche eseguite nel 2009. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, D. Lgs. 22.7.1999, n. 261, come modificato dal D.L. 31 marzo 2011, n. 58, per avere la sentenza applicato una norma non ancora operante alla data di notifica del ricorso in primo grado (29.10.2009) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo poiché tardivo, non essendo valida, certa e certificata la spedizione con raccomandata e avviso di ricevimento eseguita a mezzo servizio poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, anziché mediante il servizio postale universale di Poste Italiane S.p.A.; il ricorso è, dunque, pervenuto a mano solo il 29/10/2009 all’ufficio. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha illustrato in modo carente le critiche mosse dall’ufficio appellante alla statuizione di primo grado e le considerazioni che l’hanno indotta a disattenderle, limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera e acritica adesione ad essa. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato:

«Violazione dell’art. 32 e 38 del dpr 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., aderendo alla sentenza di primo grado, ha ritenuto corrispondere ad una minor somma il reddito accertato, nonostante il contribuente, sul quale gravava l’onere probatorio, non avesse addotto prove contrarie specifiche relative ad ogni singolo versamento bancario posto a base dell’accertamento. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato:

«Violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la riduzione del reddito accertato sinteticamente operata dal giudice di prime cure, non dando conto di quanto addotto dall’ufficio e, dunque, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso in considerazione della sua tempestività: infatti la sentenza della C.t.r. (non notificata) è stata pubblicatain data 28/09/2015 mentre il ricorso risulta depositato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25-29/03/2016(cui segue la consegna documentata in atti).

3. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per stretta connessione oggettiva afferendo entrambi all’applicazione retroattiva del d.l. 31 marzo 2011, n. 58, relativo alle notificazioni a mezzo poste private, sono fondati nei termini che seguono. 3.1. Secondo una nota pronuncia delle SS.UU. (Cass. n. 299 del 10/01/2020) “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. 3.2. Ancora questa Corte ha affermato (Cass. n. 25521 del 12/11/2020) che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”.

4. Dall’accoglimento dei primi due motivi discende l’assorbimento dei restanti.

5. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese del merito sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa, senza rinvio,la sentenza impugnata. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legi