Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest following the taxpayer's acceptance of a simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer subsequently accepted a simplified settlement procedure, creating a subsequent lack of interest to litigate. Although the parties submitted documentation proving no pending debts existed, neither party formally requested the court to process the settlement. The Court ruled that this procedural development extinguished the legal interest required to maintain the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When a party accepts a simplified settlement procedure, a subsequent lack of interest to appeal arises, rendering the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIZIA PRANDINI, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Bonotto e Massimo Morselli; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Dall’Asta; - controricorrente – Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 6301/67/2016, depositata il 28 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa ad avviso di intimazione inerente IRPEF anno d’imposta 2000. L’agente della riscossione, allora Equitalia Nord s.p.a. cui poi è succeduta l’Agenzia in epigrafe, resiste con controricorso. Successivamente con apposita memoria la ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, contenente l’esatto riferimento alla cartella presupposta dall’avviso di intimazione (cfr. numeri indicati nella domanda con quanto risulta sia dal ricorso che dal controricorso), ed altresì estratto aggiornato dei sospesi emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che riscontra l’insussistenza di pendenze. Nessuna delle parti nei termini previsti ha depositato istanza di trattazione, e sebbene non sia intervenuta espressa declaratoria di rinuncia, deve ritenersi in base al deposito della documentazione inerente alla definizione agevolata della cartella presupposta dall’intimazione di pagamento, il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
2. Nulla per le spese relative alla controversia in esame atteso che il difetto d’interesse risulta da fatto sopravvenuto ricollegato alla legislazione condonistica. Inoltre, dipendendo appunto la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse a ricorre