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Ordinanza — n. 9015/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal on 'tax shield' case, ruling taxpayer must prove link between repatriated funds and specific expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9015/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Claudio Lucente's appeal against the Regional Court's decision confirming a tax assessment based on his repatriated funds. The taxpayer argued he should only prove the existence of the funds, not their specific use for the disputed expenses. The court held that the law requires the taxpayer to demonstrate a concrete objective link between the repatriated amounts and the specific taxable income items, which was not met given the temporal mismatch between fund repatriation and expense incurrence.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350/2001; Art. 2967 cod. civ.; Art. 38 d.P.R. n. 600/1973: In 'tax shield' cases, the taxpayer bears the burden of proving a concrete objective correlation between repatriated funds and the specific taxable income items, rather than merely demonstrating the existence of the funds.

Parole chiave

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tax shield repatriation tax assessment burden concrete objective link tax shield fiscal taxpayer burden of proof income tax assessment fiscal authority power reddito acquisito sotto forma di rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 1, lett. a), d.l. n. 350/2001
civ.: violazione dell’art. 14, comma primo, del D.L.
Art. 2967 cod. civ.
civ.: violazione art. 2967 cod. civ. e dell’art.
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Monza e Brianza – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione dell’art.
art. 2967 cod. civ
civ.: violazione art. 2967 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/11/2024, n. 30776
Secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. 06/11/2024, n. 30776) in materia di "scudo fiscale", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25685/2017 R.G. proposto da: LUCENTE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabrizio Villa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Marina Laiolo in Roma, Via Monte Bianco n. 87, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 1931/14/2017, depositata in data 5 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il restante. Rilevato che: Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008 1. Claudio Lucente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. T9505A203015 e n. T9505A203016, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Monza e Brianza – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 282.694,43 per l’anno d’imposta 2007 e di € 268.839,38 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: canoni di leasing e acquisto di un immobile.

2. Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 10994/29/2014, rigettava il ricorso del contribuente, confermando l’avviso di accertamento impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 1931/14/2017, depositata in data 5 maggio 2017, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione dell’art. 14, comma primo, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409 e dell’art. 13 – bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in considerazione che l’effetto preclusivo automatico dello scudo fiscale effettuato nel 2009 dal contribuente (ed esibito fin dalla fase di contraddittorio endoprocedimentale) operava con riguardo ad ogni accertamento relativo agli anni d’imposta per i quali i termini di accertamento non erano ancora spirati. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione art. 2967 cod. civ. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha correttamente individuato il thema decidendum e il riparto dell’onere probatorio tra ufficio e contribuente, pretendendo da quest’ultimo, anziché la sola prova di disponibilità finanziarie, nel caso di specie rappresentate dalle somme oggetto di scudo fiscale, giustificative di acquisti e spese attenzionate dall’ufficio, anche la dimostrazione dell’impiego effettivo delle prime per il sostenimento delle seconde.

2. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati. Secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. 06/11/2024, n. 30776) in materia di "scudo fiscale", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi che importi una limitazione oggettiva - la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato - poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente. 2.1.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r ha correttamente osservato che il contribuente non aveva fornito la prova del collegamento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico e le somme oggetto di rimpatrio, rilevando che il contribuente aveva rimpatriato disponibilità finanziarie nel corso dell’ano 2009, mentre le spese per incrementi patrimoniali e beni di consumo, ossia i canoni di leasing per le autovetture, erano state sostenute nel corso del 2007 e del 2008.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità̀, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre accessori e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previs