Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax audit notice validity due to valid delegation of signature authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax authority decision confirming the validity of audit notices signed by delegated officials. The taxpayer argued that the signatures lacked the required directorial qualification under Article 42 of the Income Tax Law, while the tax agency demonstrated that the signatories held delegated authority from a qualified director. The court ruled that the administrative act remained valid because the delegation complied with statutory requirements and internal regulations, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, comma 1 e 3, d.P.R. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The requirement for directorial qualification for signing tax audit notices is satisfied when the signature is given by a functionary delegated by a qualified director, rendering the administrative act valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5988/2017 R.G. proposto da: TRAFICANTE CATERINA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Accordi e Mauro Mezzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Germanico n. 197, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 7098/07/2016, depositata in data 19 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Caterina Traficante riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. T9501A203472 e n. T9501A203476, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008 Entrate – direzione provinciale di Monza e Brianza – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a €0 sia per il 2007 che per il 2008, e accertando un maggior reddito di € 75.057,27 per l’anno 2007 e di € 99.119,73 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: autovettura, reddito da lavoro dipendente, rate di mutuo e immobile in locazione.
2. Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 2384/15/2016, rigettava il ricorso della contribuente, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
5. Con sentenza n. 7098/07/2016, depositata in data 19 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 in riferimento ai tassativi requisiti della sottoscrizione degli avvisi di accertamento – art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha stabilito la nullità degli avvisi impugnati, nonostante essi fossero firmati dal Capo Ufficio Controlli per mezzo di delega del Direttore Provinciale mancante delle ragioni e della durata della stessa, e l’atto dispositivo dismesso dall’ufficio recasse sottoscrizione di un Direttore Provinciale diverso da quello che avrebbe rilasciato la delega di firma.
2. Il motivo è infondato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013;
Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; Cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n.19190 /2019; n. 5177 del 26/02/2020). Quanto poi agli effetti della delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è pure chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
Ancora, con riguardo specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 — questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22810) ha, altresì, escluso che, ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l'atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una qualifica dirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato dal dato normativo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell'atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177)», così Cass., n. 33323 del 2023. 2.1.
Nei casi stabiliti dalla legge (come l’art. 42 D.P.R. 600/73 in esame), pertanto, la sottoscrizione del provvedimento amministrativo può essere delegata a funzionari addetti all’Ufficio, purché appartenenti alla terza area funzionale, attuale equivalente della carriera direttiva cui fa riferimento la disposizione, equivalenza attestata dal C.C.N.L. comparto ministeri 1998-2001. 2.2. Come riportato nel controricorso per cassazione (cfr. pag. 7), «nella fattispecie l’avviso di accertamento reca la sottoscrizione del “Capo Area Persone Fisiche ed Enti non Commerciali”, dott.
Agostino Antonio Rossi, funzionario appartenente alla carriera direttiva, su delega del Direttore Provinciale dott. Vincenzo Gentile; (che ha qualifica dirigenziale, come dimostrato dall’atto dispositivo n. 85/2011, allegato n. 3 alle controdeduzioni di secondo grado; si precisa che l’atto in questione è sottoscritto dalla dott.ssa Paola Alifuoco, come evidenziato dalla ricorrente, ma è stato poi confermato dal dott. Gentile con l’atto dispositivo n. 95/2012, prodotto come allegato n. 2 alle medesime controdeduzioni)»; le allegazioni probatorie dell’Ufficio nonché il rispetto dei principi sanciti da questa Corte di legittimità depongono per il corretto operato della C.t.r., che nella specie ha ritenuto «La Commissione condivide in pieno le motivazioni dell'impugnata sentenza in tema di difetto di sottoscrizione, motivazione cui si fa espresso riferimento al fine di evitare inutili ripetizioni, con la precisazione che la delega ad personam è una delega assolutamente rituale quando, come nel caso de quo, è stata sottoscritta dal Dirigente, appartenente alla categoria, per il principio di continuità degli atti amministrativi. 1 soli soggetti abilitati ad emettere provvedimenti amministrativi con efficacia sul piano dell'ordinamento giuridico generale sono i dirigenti capi degli uffici, nella loro qualità di organi, potere che è sicuramente suscettibile di delega nei casi stabiliti dalla legge».
3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.600,00, spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato