Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to successful simplified litigation settlement by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified settlement under the December 2022 law. Effegi s.p.a. had successfully paid the disputed VAT and requested the simplified procedure, which the court confirmed was valid. Consequently, the appeal by the Revenue Agency was rejected, and the case was closed with costs assigned to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 186 a 202 della l. 29 dicembre 2022, n. 197; When a taxpayer submits a valid request for simplified settlement and fulfills payment obligations, the litigation is extinguished regardless of pending appeals.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6992/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Effegi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Felli (PEC: e.felli@bergamo.pecavvocati.it), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 4754 / 65 /1 6 , depositata il 15settembre 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Estinzione per definizione agevolata.Cons. est. G.M. Nonno 1. con sentenza n. 4754/65/16 del 1 5 / 0 9 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti del la sentenza n. 168 /0 8 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Effegi s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata alla società contribuente la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti;
2. a vverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo;
3. Effegi s.p.a. resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che Effegi s.p.a. ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e di avere effettuato il relativo pagamento;
2. poiché la causa rientra nell’elenco delle cause oggetto di definizione comunicato a questa Corte da AE, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.