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Ordinanza — n. 8976/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; tax dispute over energy producer status extinguished by debt restructuring agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8976/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved a challenge to the tax authority's refusal to recognize the appellant as an 'auto-producer' of electricity, which would have exempted it from excise duties under specific legislative provisions. Although the appellant argued for procedural errors and factual omissions, the withdrawal was deemed effective upon notification, terminating the litigation and resulting in the compensation of legal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, thereby terminating the litigation and fixing the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings tax dispute auto-producer status excise duties debt restructuring compensation of costs esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2022, n. 29712
Cass. 29/07/2014, n. 17187
Cass. Sez. U. 09/12/2019, n. 34429
Cass. 07/06/2018, n. 14782
Cass. 03/11/2022, n. 32457
10140; Cass. 03/11/2022, n. 32457).
Cass. Sez. U. 24/12/2019, n. 34429
Cass. 05/07/2022, n. 21182
ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero17861 del ruolo generale dell’anno 20 22 , proposto Da FER S.C.P.A., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Nicola Lucariello e dall’Avv.to Marco Paganuzzi, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via della Scrofa n. 57; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

Oggetto: Tributi Rinuncia- estinzione del giudizio - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 654/02/2022, depositata in data 5 maggio 2022notificata, a mezzo pec, il 10 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; rilevato che: -con sentenza n. 134/01/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Prato rigettava il ricorso proposto da FER S.C.P.A.(già Consorzio Fortore Energia), in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso avvisi di pagamentocon il quale l’Amministrazione aveva recuperato nei confronti della società cooperativa, per gli anni 2009-2012,l’accisa sull’energia elettrica ceduta da quest’ultima alla società Alime ntaria Valdinievole S.p.A., disconoscendo l’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett.

b) del d.lgs. n. 504 del 1992 (TUA)per l’inapplicabilità alla fattispecie della definizione di “autoproduttore” di cui all’art. 2, comma 2, del D.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani); -avverso la sentenza di primo grado veniva proposto dalla società contribuente appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza n. 2175 depositata il 9.10.2017, lo accoglieva, annullando l’avviso; -avverso la sentenza di appello, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 19925/2020, lo accoglieva, con cassazione della sentenza e rinvio dinanzi alla CTR della Toscana, in diversa composizione; -riassunto il giudizio a cura della società contribuente, la CTR della Toscana, con la sentenza n. 654/02/2022,rigettava l’appello; -avverso la suddetta sentenza, FER S.C.P.A., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;-l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli resiste con controricorso ; - in data 16 maggio 2013, la ricorrente ha depositato rinuncia a l ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57 del d.lgs. n. 504/95 nonché degli artt. 3 e 24 Cost. per avere la CTR rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata per l’anno 2009 ritenendo erroneamente che il termine di decorrenza coincidesse con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica e non con il momento di presentazione della relativa dichiarazione; - con il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento per avere la CTR ritenuto erroneamente che il legittimo affidamento non incidesse sulla debenza del tributo ma soltanto ai fini della disapplicazione delle sanzioni sebbene, nella specie, la società contribuente fosse stata indotta ad applicare l’agevolazione prevista dall’art. 52, comma 3, lett.

b) del TUA, a seguito di numerose determinazioni amministrative rilasciate dall’Agenzia con provvedimenti specificamente riferiti ad essa in esito a specifiche richieste e ad una valutazione consapevole delle sue attività; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost per avere la CTRrigettato l’appello con una motivazione apparente; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi per avere la CTR rigettato l’appello omettendo di esaminare tutti i fatti che avevano indotto FER a fare affidamento sulla qualifica di auto-produttore;-in pendenza di giudizio, la FER S.C.P.A., in liquidazione, ha depositato atto di rinuncia al presente giudizio, notificata a controparte– rappresentando che :

1) in data 30 settembre 2022, la società contribuente aveva depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale;2) in data 21 novembre 2022, il Tribunale di Forlì aveva trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

3) l’accordo prevedeva espressamente la chiusura delle liti con spese compensate;

4) la sud detta transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo all’Amministrazione; -come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass. 03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente -in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass.

Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)». -la rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo; - in considerazione dell’esito della lite, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti; -in termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015;

Cass. n. 29394/2017);

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio. Compensa interament