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Ordinanza — n. 8975/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds regarding rural property status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8975/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to substantiate its legal arguments. The agency argued that the lower court ignored specific statutory provisions regarding rural property classification, but the court noted the agency did not contest the established legal principle that agritourism facilities are rural by law. Consequently, the appeal was rejected without a decision on the merits as the procedural requirements were not met.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993; Art. 360, c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a specific violation of law or a need for further distinction within the legal category, as the lower court's reasoning aligns with established precedent regarding the automatic rural status of agritourism facilities.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility rural property status agriturismo classification tax agency litigation procedural defect property categorization fiscal rurality habitat rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
133/1994), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3-tercitato, alla stregua del quale «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
Art. 1, d.P.R. n. 139/1998
Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari fossero adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebbero da considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applic a l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 1 d.P.R. n. 139/1998
Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari fossero adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebbero da considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008).
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003
Nel solco di tale impostazione, già in passato Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 2 4425 / 20 21 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Ponticelli Pietro; -intimato – - avverso l a sente nza n. 229 / 20 21 emessa d a l la C TR Toscana in data 22/02/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Ponticelli Pietro proponeva ricorso davanti alla CTP di Arezzo avverso Avviso accertamento disconoscimento ruralità immobile adibito ad attività agrituristica l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della ruralità di un immobile, ravvisando nello stesso le caratteristiche di immobile di lusso.

2. L’adita CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), che esclude la ruralità degli immobili appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non eraapplicabile, atteso che il fabbricato in esame era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Ponticelli Pietro non ha svolto difese. Con ordinanza interlocutoria del 9.11.2022 la allora Sesta Sezione Tributaria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo rimettersi gli atti alla Sezione Tributaria, non presentando la questione principale evidenza decisoria, avuto riguardo alla necessità o meno di ulteriormente distinguere, all’interno della categoria degli immobili ad uso agrituristico, tra quelli riservati all’ospitalità dei clienti (e, quindi, a destinazione abitativa) e quelli destinati alla somministrazione di alimenti e alla rivendita di prodotti agricoli (e, quindi, a destinazione non abitativa).

Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3 - ter , d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3-tercitato, alla stregua del quale «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A». 1.1. Il motivo è inammissibile. Il comma 3-bisdell’art. 9 d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 557/1993) prevede che «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Questa Sezione ha già condivisibilmente affermato che la causa di esclusione di cui all’art. 9, terzo comma, lett. e), d.l. citato opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per i "fabbricati ad uso abitativo". Pertanto, per potersi negare ilcarattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall'impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell'immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq.

Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari fossero adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebbero da considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008). Nel solco di tale impostazione, già in passato Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1993, n. 133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole;

b) l'esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, terzo comma, lett. e), del citato d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo. Ciò debitamente premesso, nel caso di specie la ricorrente Agenzia non ha contrastato la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, che si sostanzia nell’affermare che il fabbricato in esame, sebbene accatastato in categoria A/8,era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege.

L’Agenzia, del resto, non si è peritata neppure di dedurre che, in realtà, l’immobile, o almeno una delle sue porzioni, fosse destinato in via esclusiva ad uso abitativo.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applic a l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.

Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri