Cassation court quashes tax appeal judgment for declaring total extinction instead of partial extinction of tax disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's claim that the lower court's reasoning was contradictory or incomplete regarding the termination of the proceedings. The court found the lower tribunal erred in declaring the entire litigation extinguished when only ten of the nineteen tax assessments had been settled. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to address the remaining disputed tax liabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 12 d.l. 98/2011; Art. 46 comma 1 d.lgs. 546/1992: When only a portion of tax assessments are settled under simplified procedures, the appellate court must rule on the remaining claims separately rather than declaring the entire proceeding extinguished.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Yama Immobiliare s.r.l., quale incorporante di Sabart s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Emak s.p.a. , quale incorporante Bertolini s.p.a. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, Garmec s.r.l. (già Garmec s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Tecomec s.r.l. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio legale Marciano Petrillo, rappresentate e difese dall’avv.
Guido Garrettini, giusta procure speciali in calce al controricorso; –controricorrenti – e contro Maschio Gaspardo s.p.a., quale incorporante di Unigreen s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Oggetto: Tributi -Ricorso avverso provvedimento di estinzione.Cons. est. G.M. Nonno domiciliata in Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell’avv. Valerio Bartocci, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Anna Soatto e Giovanni Tagliavini, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 964/01/16, depositata il 13 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 964 / 01 /1 6 del 13 / 0 4 /201 6 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) dichiarava l’estinzione del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 179/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (di seguito CTP), la quale aveva accolto i 29 ricorsi riuniti propostida Garmec s.p.a., Bertolini s.p.a. a socio unico, Raico s.r.l.a socio unico, Unigreen s.p.a., Tecomec s.r.l. a socio unico, Sabart s.p.a., Tore s.r.l. a socio unico e Yama Immobiliare s.r.l. (anche quale incorporante di Mave s.r.l.) nei confronti di altrettanti avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000-2005. 1.1.
Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti per l’assistenza gestionale coordinata da parte della controllante Yama s.p.a. 1.2.La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio in ragione della ritenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111.
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.Cons. est. G.M. Nonno 3. Yama Immobiliare s.r.l., quale incorporante di Sabart s.p.a., Emak s.p.a., quale incorporante Bertolini s.p.a. con unico socio, Garmec s.r.l. (già Garmec s.p.a.), e Tecomec s.r.l. con unico socio resistevano con un unico controricorso ; resisteva con separato controricorso anche Maschio Gaspardo s.p.a., quale incorporante di Unigreen s.p.a., depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Va pregiudizialmente evidenziato che non è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti di Raico s.r.l., di Tore s.r.l. e di Yama Immobiliare s.r.l., presente in giudizio solo quale incorporante di Sabart s.p.a. 1.1. Peraltro, trattandosi di posizioni chiaramente scindibili, ciascuna legata a specifici avvisi di accertamento oggetto di originaria separata impugnazione, non sussiste un litisconsorzio necessario, nemmeno sotto il profilo processuale (Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019), sicché non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio.
2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., sussistendo, da un lato, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oltre che un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e, dall’altro, un’omessa pronuncia con riferimento agli avvisi di accertamento nonoggetto di definizione. 2.1.
Il motivo è infondato. 2.2. Sotto il primo profilo, al di là di alcune imperfezioni terminologiche, la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente chiara: la CTR ha ritenuto che l’intero contenzioso (cfr., in particolare, i paragrafi 2 e 2.2. della motivazione; e anche il Cons. est. G.M. Nonno paragrafo 2.1. fa riferimento all’intera sentenza di primo grado) sia stato definito tra le parti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e ha, pertanto, dichiarato l’estinzione del giudizio. Conseguentemente non può ritenersi la sussistenza di alcun contrasto tra motivazione e dispositivo. 2.3.
Tale essendo la statuizione del giudice di appello, neppure può ritenersi l’omessa pronuncia lamentata da AE in relazione a taluni avvisi di accertamento (segnatamente quelli non oggetto di definizione), atteso che il giudice di appello si è pronunciato sull’intera controversia.
3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato l’integrale estinzione del giudizio invece della sua estinzione parziale, limitata ai soli avvisi di accertamento effettivamente definiti. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio non tenendo conto che la richiesta congiunta delle parti a seguito di definizione agevolata – come ampiamente dimostrato con la documentazione riprodotta nell’ambito del ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – riguardava unicamente dieci avvisi di accertamento (in particolare, le sole posizioni di Tore s.r.l., di Raico s.r.l. e di Yama Immobiliare s.r.l.) e non anche gli altri diciannove atti impositivi per cui era causa. 3.3.
Ne consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, dovendo decidere la causa nel merito con riferimento alle posizioni delle altre parti. 3.4. Si noti che, trattandosi di una questione oggetto di controversia, la stessa –diversamente da quanto sostenuto da Maschio Gaspardo s.p.a. –non integra un errore di fatto per il quale si sarebbe potuto procedere a revocatoria; né il ricorso è carente di Cons. est. G.M. Nonno autosufficienza, in quanto il motivo accolto censura, con la dovuta specificità,l’unica statuizione del giudice di appello.
4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di