Cassation Court corrects its own order by office regarding the wrong tribunal and court level named.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an incidental request to correct a clerical error in its previous order regarding the identity of the issuing tribunal and the correct court level. The appellant argued that the prior order incorrectly named the Lazio Regional Tribunal instead of the Rome Provincial Tribunal and misidentified the referring court. The Court ruled that the request was valid because the error was purely material and the procedural safeguards were met, thus ordering the correction of the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassation may correct its own orders by office when a purely material error affects the identification of the issuing tribunal or the court level, provided the parties' right to defense is not compromised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA per la correzione, mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte sul ricorso n. 11 340 /2 0 22 R.G. proposto da: Fausto Zannetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Luciano Manara n.47. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 11873 /2021 d ella Commissione tributaria provinciale di Roma, pronunciata in data 8 ottobre 2021, depositatain data 2novembre 2021 e non notificata . tributi r.g. n.11340/2022 Cons. est.
Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro . Rilevato che: il ricorrente ha chiesto la correzione , mediante rilievo d’ufficio, dell’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nella parte in cui indica come autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la Commissione tributaria regionale del Lazio e non la Commissione tributaria provinciale di Roma, nonché nella parte in cui dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e non alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma;
Considerato che: in primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma ̀ stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali; la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio; nella specie, a seguito dell’istanza,risulta fissata udienza camerale, comunicata alle parti in data 7 dicembre 2023 ; l’istanza in esame ̀ fondata , in quanto per mero errore materiale risulta indicata la Commissione tributaria regionale del Lazio e non la Commissione tributaria provinciale di Roma, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e di conseguenza la Corte di secondo grado e non quella di primo grado, quale giudice innanzi al quale riassumere il giudizio di rinvio; pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016); r.g. n.11340/2022 Cons. est.
Andreina Giudicepietro
P.Q.M.
dispone correggersi l’ordinanza n. 29226/2023 di questa Corte nel senso che laddove nell’epigrafe e nella motivazione ̀ scritto Commissione tributaria regionale del Lazio deve leggersi ed intendersi Commissione tributaria provinciale di Roma, mentre laddove nel dispositivo è scritto Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio deve leggersi ed intendersi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Dispone l’annotazione della presente correzione, in calce